PER LA PROFESSIONE SANITARIA- In piena crisi economica la musicoterapia ha bisogno di organizzazioni partecipative con uno sguardo al mercato europeo , capaci di vera tutela e di aiuto concreto di tipo sindacale. Durante una crisi cosi' devastante vanno eliminate forme di speculazione , baronismo , caporalato , oligarchia professionale , che impediscono lo sviluppo del mercato del lavoro. TUTELIAMO CHI ESERCITA E NON SOLO CHI INSEGNA (inflazione dei "professori" di musicoterapia)
venerdì 27 gennaio 2012
prima stesura

info
Si informano tutti i musicoterapisti
italiani , gli studiosi della materia ,
le persone interessate , le associazioni , tutti coloro che si sentono di far parte della grande famiglia della musicoterapia , che il giorno 18 maggio dalle 9 alle 17 , a Roma , presso il CESV di VIA LIBERIANA 17 , si terra' l'incontro nazionale dei musicoterapisti.
La categoria intende confrontarsi con tutti coloro che hanno a cuore la ricerca in materia di educazione , riabilitazione e terapia ( senza alcun tabu' o chiusura preconcetta)
e dell'esigenza inderogabile di riconoscimento della professione.
Peri info 327 77 39 443 mtdemocratica@gmail.com
Rolando P. Mancini Presidente di Musicoterapia Democratica
giovedì 26 gennaio 2012
archivio

| Re: psicologia e musicoterapia | |
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| Argomenti | Autore | Data | ||
| emilia | 16/03/05 17:33 | ||
| paolo caneva | 17/03/05 09:37 | ||
| claudio | 18/03/05 15:17 | ||
| Rolando | 24/03/05 00:47 | ||
| rolando | 01/04/05 17:17 | ||
| rolando | 01/04/05 17:11 |
mercoledì 25 gennaio 2012
ipotesi bozza di relazione introduttiva rolando per il 18 maggio
I MUSICOTERAPISTI VERSO IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE
Incontro nazionale nella fase delle liberalizzazioni e della riforma delle professioni 18 maggio a Roma
Premessa da scenario
Il costesto internazionale descrive una evidente crisi economica dei meccanismi di crescita delle economie occidentali e le deliberazioni dei governi nazionali tendono verso la razionalizzazione e le liberalizzazioni al fine di facilitare il contenimento della spesa e la crscita dell'economia.
Cio' porta in molti paesi vasti strati popolari in condizioni di ulteriore difficolta' esistenziale ed i ceti medi verso la pauperizzazione.
Ad una osservazione attenta e' possibile comunque verificare l'esistenza di una crisi ben piu' vasta , di proporzioni ambientali , culturali e morali.
Con l'avvento del nuovo millennio appare ancora piu' evidente la congiuntura di un diluvio comunicativo nel quale l'individuo e' artefice e vittima di nuovi complessi codici di comunicazione , spesso non codificati compiutamente da regole specifiche e pertanto spesso ambigui e contradditori.
Emerge la necessita' di una nuova enciclopedia della comunicazione , allo scopo di selezionare gli aspetti da valorizzare e quelli da far estinguere nel diluvio comunicativo (una sorta di monte Ararat e di Arca di Noe' della comunicazione).
Cio' che avviene a livello macrocomunicativo avviene anche a livello microcomunicativo ed i processi nella loro complessita' paiono similari.
Quanto detto fa ritenere auspicabile un nuovo periodo culturale interdisciplinare tra studiosi di macrosistemi e microsistemi.
Tutte le discipline tendono ad avvicinare i loro percorsi e ad avere premesse epistemologiche similari.
Attorno alla questione del disagio e dello stress , anche grazie a studi piu' che trentennali , sono emerse numerose nuove tecniche e professionalita' ampiamente diffuse sul territorio nazionale tra le quali la musicoterapia e la professione del musicoterapista si afferma anche na noi , in forte ritardo rispetto all'Europa .
Riteniamo che la musicoterapia ed il musicoterapista possano dare risposte efficaci alle grandi questioni nazionali educative , riabilitative e terapeutiche.
Riteniamo necessaria la costituzione di un centro studi e documentazione nazionale sulle techiche educative (di mediazione culturale), riabilitative e terapeutiche di ricerca in musicoterapia , funzionali all'intervento positivo in ambito scolastico e sociosanitario.
Scopo finale del centro sara' quello di facilitare il riconoscimento della professione , creando un movimento nazionale unito e maturo atto a sensibilizzare la pubblica opinione , le forze politiche e sociali ..
La funzione terapeutica della musica
Inoltre di fronte ad evidenti fenomeni di difficolta' e disagio in ampi settori sociali riguardanti l'area della comunicazione , dell'espressivita' e della gestione emozionale , riteniamo necessario sollecitare un percorso di confronto interdisciplinare tra tutti gli operatori musicali impegnati nell'area espressiva , artistica ,educativa , riabilitativa , terapeutica , in sintesi tra tutte le aree professionali che utilizzano prevalentemente l'elemento sonoro nei contesti artistici , sociosanitari , di ricerca .
Nello sviluppo della ricerca specialistica ( ad es. musicologica , etnomusicologia , di psicologia della musica , ed esperienze collaterali) , insieme alla crescita e all'arricchimento scientifico e culturale , emerge la necessita' di una messa in circuito delle esperienze che via via si compiono , facendo in modo che l'area musicale e musicoterapeutica ne usufruisca positivamente.
Nello sviluppo specialistico e di parcellizzazione della ricerca , molto spesso la musica viene inserita in ambiti educativi , riabilitativi e terapeutici. In musicoterapia ; le esperienze di ricerca applicata devono poter essere vivificanti e ricostituenti per molti ambienti musicali ed e' necessario evitare ogni deriva epistemologica eccessivamente medicalistica che priverebbe la "musica intera" della sua millenaria potenziale funzione educativa , riabilitativa e terapeutica ( oltre ad indicare un carico ulteriore anacronistico sulla spesa sanitaria ).
E' generalmente noto , nello specifico , che il neonato entra a far parte di un ecosistema , anche sonoro , e lo modifica (e ne viene modificato ) profondamente ; egli tende a realizzare un processo di complementarieta' anche e soprattutto con l'ambiente sonoro , attraverso un meccanismo interattivo che definisce i confini della reciproca compatibilita'.
Considerando negativamente lo stato dell'ecosistema sonoro metropolitano , si puo' affermare che occorra una particolare capacita' esplorativa e comunicativa ed una modificabilita' ed adattabilita' dei propri ritmi e scelte comportamentali , che non sono spontanee in generale ma che possono essere apprese con l'esperienza , soprattutto se guidati dall'interazione con persone esperte e professionalmente preparate.
Se cio' vale per il bambino normodotato a maggior ragione vale per il disabile , il quale ha problemi (sensori sporchi) nell'esplorare e gestire l'ecosistema. Scopo dell'operatore e' quello di incrementare la variabilita' e modificabilita' adattiva sonora , attraverso la modulazione mirata delle perturbazioni presenti nella nicchia ecologica sonora (inizialmente nel dialogo sonoro).
Fondamentale e' l'esplorazione del confine tra limiti e possibilita' sonore , facilitando l'individuo a produrre variabilita' , autorganizzazione , riflessione , confronto , commento verbale e non verbale dell'esperienza stessa.
In questo particolare aspetto quindi educare e riabilitare (apprendimento in condizioni patologiche ) musicalmente e' un processo con una base epistemologica comune :- significa consentire all'individuo , con o senza danno delle funzioni di comunicazione parametrica sonora , di continuare a costruire la propria identita' sonora caratteristica , a variare i parametri sonori ed a costruire significato musicale , utilizzando la voce e gli strumenti musicali.
Il multiforme e variegato arcipelago di ricerca musicoterapica si sviluppa anche nel settore piu' propriamente clinico e terapeutico; Intendiamo in questa sede sviluppare una riflessione comune che contribuisca a comunicare tali studi e ricerche alle autorita' responsabili del riconoscimento della professione.
A nostro avviso , ad es, , la musicoterapia , caratterizzandosi culturalmente ed istituzionalmente come disciplina e ricerca autonoma dalla musica , rischierebbe di indurre nell'immaginario collettivo un'idea conseguente di impoverimento della "musica intera" , privata della "musica interna" (rimarrebbe alla musica solo l'effimero? l'esposizione asettica estetico-intellettuale? La specializzazione esecutiva?).
E' necessaria pertanto una vicinanza alle molteplici attivita' di musicoterapia che sono di fatto collocate in vari ambiti differenziati ; con esse occorre collaborare e non entrare meccanismi di pre-giudizio.
Si pone quindi la questione della riappropriazione (ecologia della musica) da parte della musica delle sue funzioni nel contesto delle contemporanee ricerche settoriali ed iperspecialistiche. Non si deve , a ns. avviso , sanitarizzare la musica , bensi' di "musicalizzare" le strutture socio-sanitarie attraverso la dislocazione ed il decentramento delle istituzioni musicali unitamente alla collocazione nelle strutture sociosanitarie di alcune attivita' del circuito musicale pubblico e privato. Una specifica di queste attivita' , che rappresentiamo , e' la musicoterapia.
Intendiamo proporre al mondo artistico musicale , educativo , riabilitativo e terapeutico , musicologico e di ricerca , un processo di collocazione territoriale al quale invitiamo anche le strutture sociosanitarie locali che realizzano attivita' musicali , i gruppi musicali , i centri educativi , i locali musicali , i centri di ricerca sonora , di etnomusicologia , di pedagogia e psicologia della musica , per dar vita ad un , centro studi e documentazione immateriale sulle funzioni ed i modi d'uso della musica "interna" e della musica "intera" , che intendiamo tutelare promuovendo il recupero e la rivitalizzazione delle sue funzioni.
A tale scopo facciamo appello al mondo della musica istituzionale e non affiche' si esprima in merito aderendo al movimento culturale nascente .
Territorialmente si propone di dare vita a coordinamenti composti da :-
-musicoterapisti
-esperienze musicali integrate
-gruppi musicali integrati
-insegnanti , scuole di musica interessati
-istituzioni musicali decentrate interessate
-esperienze musicoterapiche individuali e collettive
-scuole statali e private , universita' interessate
-centri di riabilitazione con attivita' sonore
-centri sanitari con attivita' sonore
-centri socio-sanitari interessati
-centri studi sonori e musicali
-biblioteche con settori sonori e musicali
-centri ambientalisti impegnati nel campo dell'inquinamento sonoro
-musicologi , etnomusicologi
-centri benessere interessati
-persone interessate
Sara' compito dei proponenti del presente documento elaborare un REGOLAMENTO INIZIALE da proporre ai colleghi nelle realta' locali ; va da se' che tale organizzazione non sara' corrispondente al comitato MtDem ma avra' necessariamente un'altra forma che stiamo studiano e valutando.
Il movimento dei musicoterapisti si organizza e chiede di
sottoporre alla delle autorita' preposte il problema relativo alla figura professionale del MUSICOTERAPISTA non ancora riconosciuta in Italia (diversamente dal resto d'Europa) ma comunque presente sul territorio nazionale e ampiamente diffusa in strutture sanitarie pubbliche e private.
Al fine di raccogliere documentazione, raccordare tra loro i professionisti attivi sul territorio nazionale e promuovere contatti con le Istituzioni, con lo scopo ultimo di ottenere il riconoscimento della figura professionale del Musicoterapista, è nato alcuni anni fa il Coordinamento per il riconoscimento e la difesa della professione del Musicoterapista (Registrato Uff. Entrate di Roma n. 8204) , meglio noto come Musicoterapia Democratica.
Il nucleo dei soci fondatori è costituito da musicoterapisti attivi a tempo pieno presso strutture pubbliche e private, presenti nei settori sanitari, socio - assistenziali ed educativi.
Convinti che la Musicoterapia debba avere un proprio spazio riconosciuto all'interno delle istituzioni e delle strutture sanitarie e socio assistenziali, nel marzo 2007 i membri del comitato hanno lanciato un appello e avviato una raccolta di firme. Tale appello, rivolto a tutti coloro che
hanno fatto della Musicoterapia la loro professione, a tutti i professionisti attivi nelle professioni sanitarie e della riabilitazione, a tutti coloro che si avvalgono della Musicoterapia, per sé o per i propri familiari, aveva come obiettivo la sensibilizzazione rispetto il problema del riconoscimento della figura professionale del musicoterapista all'interno delle istituzioni nelle quali è, di fatto, presente come pratica riabilitativa, terapeutica e preventiva.
La figura del musicoterapista è di fatto già presente e spesso ben radicata in varie realtà educative, riabilitative e terapeutiche, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.
A partire da questa realtà di fatto e dalla necessità di tutelare, oltre che l'utenza anche i professionisti che lavorano da anni o che, dopo adeguata formazione, si apprestano a dedicarsi a questa professione, il Coordinamento ha lavorato in questi anni per entrare in contatto con le realtà operative di eccellenza già presenti in strutture sanitarie pubbliche, centri privati anche convenzionati, cooperative socio-sanitarie attive nei servizi psichiatrici, centri diurni, case famiglia, comunità terapeutiche, strutture private.
Il Coordinamento si è dedicato a questo lavoro di rete rivolgendosi non solo ai singoli professionisti ma anche a tutte le associazioni di musicoterapia presenti sul territorio nazionale.
I risultati del lavoro di monitoraggio e della raccolta di dati va continuato e potrà essere utile nel momento in cui si vorrà realizzare una mappatura della presenza della musicoterapia all'interno delle istituzioni, in vista di una regolarizzazione dell'esistente.
Nella prospettiva di un percorso analogo a quello che ha visto la definizione di professioni consimili si è lavorato anche ad una definizione di 'norme transitorie' che possano consentire di salvaguardare e valorizzare l'immenso bagaglio scientifico accumulato da quanti faticosamente sono di fatto già inseriti professionalmente nel mercato del lavoro (a volte non iscritti ad alcuna associazione privata).
Una regolamentazione dell'esistente è ormai imprescindibile, in primo luogo a garanzia dell'utenza e della committenza, ma anche a garanzia della valorizzazione di tanto lavoro clinico e di ricerca svolto negli anni dagli operatori di musicoterapia che sono riusciti ad inserirsi nel tessuto istituzionale.
Sappiamo che una professione non parte da un'associazione o da una legge, ma emerge e si sviluppa sulla base di una necessità di benessere, sociale e sanitaria; solo successivamente subentra la norma che riconosce, codifica e regolamenta. Tale riconoscimento dovrebbe tuttavia tenere nella dovuta considerazione il lavoro di chi è riuscito ad operare sul campo inserendosi nei servizi esistenti ed impostando, insieme alla pratica clinica quotidiana, anche lavori di ricerca scientifica.
Il membri del comitato, a titolo volontario e gratuito, hanno lavorato in questi anni a fasi alterne e tra mille difficolta' e resistenze , con lo scopo di costruire un tavolo di discussione condiviso con tutte le associazioni di professionisti presenti sul territorio nazionale e con i singoli professionisti non iscritti ad associazioni o registri privati. Questo obiettivo non e' stato realizzato per resistenze da parte di chi ritiene di non doversi unire e confrontare con gli altri colleghi. Operiamo incessantemente per l'unita' della categoria e per rimuovere paure ed ostacoli.
Si è giunti ormai alla imprescindibile necessità di offrire da un lato delle garanzie all'utenza che sempre più numerosa si rivolge alle strutture pubbliche e private che offrono prestazioni di musicoterapia, da un altro di sanare una situazione di fatto esistente che vede la presenza di professionisti inseriti negli organici di strutture sanitarie con i profili più diversi e generalmente non adeguati al reale livello di competenza e professionalità messi in atto.
L'OMS da tempo ha individuato nella Musicoterapia un intervento efficace nel trattamento di varie patologie in diversi ambiti clinici (psichiatria, neuropsichiatria, neurologia, riabilitazione, cure palliative etc) e diversi professionisti da anni stanno lavorando per raccogliere documentazione relativa alla propria attività condotta in contesti di equipe all'interno di strutture sanitarie.
In Regione Lombardia, ad esempio, sono stati condotti nel 2005 e nel 2007 studi clinici e osservazionali di Musicoterapia approvati nel contesto del monitoraggio delle attività di medicina complementare presenti nelle strutture sanitarie del territorio.
Ci rivolgiamo dunque alle autorita' competenti per chiedere incontri finalizzati alla verifica ed alla valutazione dell'opportunità di un percorso di riconoscimento similare a quello dell'educatore professionale, del terapista occupazionale, del logopedista, del tecnico della riabilitazione psichiatrica, del tecnico della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, e simili.
In diversi settori sociali e nell'ambito di diverse fasce d'età si assiste ad evidenti fenomeni di difficoltà e disagio, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione, il controllo e l'espressione delle emozioni; ciò ci porta ad auspicare che nel campo dell'intervento sociale e sanitario venga implementata una figura professionale specializzata nella comunicazione non verbale, espressiva e sonora: il MUSICOTERAPISTA.
Nel presentare le richieste di incontri finalizzati alla valutazione dell'opportunità dell'istituzione della figura professionale del Musicoterapista esperto in comunicazione espressivo-sonora nell'area preventivo-riabilitativa e sanitaria, intendiamo rammentare che il confronto costante con soggetti fortemente colpiti nel proprio funzionamento personale e sociale (fisico, psichico e psicofisico), richiede necessariamente l'acquisizione di strumenti tecnici utili alla gestione delle dinamiche del singolo, della famiglia e del gruppo. Nel percorso educativo e riabilitativo è possibile intervenire con pazienti privi di parola, con potenzialità esclusive in ambito non verbale, con gravi problematiche di ordine psicologico e relazionale. A tali pazienti, spesso non collaboranti ma al contrario a volte aggressivi ed autolesionisti, non possiamo offrire solo il tradizionale lettino terapeutico o il classico tavolo di lavoro; con queste persone risulta efficace l'utilizzo di tecniche specifiche del contesto non verbale.
Si apre una nuova fase della ricerca applicata in riabilitazione e prevenzione, aperta alla definizione di nuove figure professionali sanitarie non mediche, nel rispetto dell'utenza e delle professionalità; intendiamo così coronare un percorso trentennale che ha visto coinvolti numerosi centri socio-sanitari in ambito inter-infra-transdisciplinare
Siamo naturalmente disponibili a proporre ad una commissione tecnica i nostri contributi in merito alla definizione, all'interno del ruolo sanitario, del profilo professionale del musicoterapista; siamo inoltre disponibili a contribuire alla definizione delle norme transitorie che consentirebbero una sanatoria della situazione esistente che vede, lo ripetiamo, molti professionisti attivi da tempo in strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale.
Approfondimenti
-il musicoterapista puo' operare in ambito educativo , riabilitativo e terapeutico.
-nel settore prettamente terapeutico (collaterale ad es. a quello della psicoterapia non verbale) ovviamente la professione compete ai laureati in medicina , psicologia , specializzati in psicoterapia e collateralmente con formazione in musicoterapia .
-nel settore riabilitativo il musicoterapista e' inserito in una equipe psico-medico-pedagogica , la quale garantisce per Progetto Riabilitativo Individualizzato , ed il medico responsabile ne e' il primo firmatario. Il musicoterapista , all'interno del servizio riabilitativo , non ha necessita' di iscrizione ad albi o registri essendo la struttura sanitaria la responsabile gerarchica e professionale (Cassazione sezione sesta n.6491 del 13-2-20099.
-nel settore educativo (scuola) nei contratti d'opera non esiste obbligo di iscrizione ad albi o registri essendo l'area non sanitaria ; nel caso di collaborazione con le altre figure sanitarie permane da prassi la responsabilita' del GLH e dello specialista della ASL).
-nella libera professione (studi , ambulatori privati , terapie domiciliari , etc.) il problema esiste laddove il musicoterapista invada l'area della terapia propriamente detta.
L'allegato n.1 riporta la .risposta del C.S.S. alla ns. interrogazione in merito.
Cio' implica la definizione di una nuova figura professionale attraverso l'art. 5 della Legge 43 e non e' possibile per le Regioni individuare nuove figure professionali (sentenza corte cost. n. 300 del 2007 e n. 93 del 2008 , sentenza tar Lombardia n. 29 del 2008 , dati comunicatici dal dott.Iachino del Dipartimento Professioni Sanitarie del Ministero Welfare , resp. dott.ssa De Sando , direttore Dott. Orlandi).
Di seguito riportiamo , ad es. una delle loro risposte:-
La musicoterapica non è annoverata tra le professioni sanitarie, tanto
meno il TECNICO QUALIFICATO IN MUSICOTERAPIA.
Sarebbe il caso che l'interessato chiedesse notizie e chiarimenti alla
regione che ha istituito questo profilo, non solo, anche noi di questo
Ufficio, alla luce di quanto emerso da questa mail, chiederemo notizie
alla Regione Toscana sul profilo professionale di cui trattasi.
Questo perché una regione non può istituire profili professionali che
operino in ambito sanitario.
Cordiali saluti
Angela De Sando "
Cordiali saluti.
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ma una nuova figura professionale CHE OPERI IN AMBITO SANITARIO , ovviamente , deve essere sottoposta al vaglio delle istituzioni scientifiche TERZE , e cioe' IL CSS oppure istituzioni statali similari , e non facenti parte delle stesse associazioni che si propongono (e cio' proprio nell'interesse della credibilita' della nuova professione ED INNANZITUTTO PER LA TUTELA DELL'UTENZA).
Ma il secondo ed il terzo allegato di questa mail comunica che la strada primaria definita dal Ministero e' quella (interna all'art.5 della legge 43) dell'ACCORPAMENTO con figure professionali esistenti.
E' la tecnica terapeutica che va regolata ovviamente e solo nel caso della libera professione sanitaria ci si troverebbe nella situazione esposta (ma si chiama musicoterapia).
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI
La legge parlamentare 43 Legge 1 febbraio 2006, n. 43 ("Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006)
regola Le professioni sanitarie, Nell'art. 5 , espone le regole per il riconoscimento delle professioni sanitarie :-
:-(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario).
1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.
2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei princípi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.
5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
Il Codice Civile (art. 2229 e sgg) ed il Codice Penale (art.348) prescrivono che per esercitare una professione sanitaria (ed intellettuali in genere) occorre avere un titolo di studio universitario, una abilitazione all'esercizio e l'iscrizione ad un Ordine professionale.
Ciò non esclude la possibilità dell'esercizio di una nuova professione fino a quando non avviene un pronunciamento statale , governativo , giuridico.
In particolare , per quanto riguarda IL MUSICOTERAPISTA, numerose proposte di legge depositate in Parlamento non sono state mai discusse e una legge Regionale della Campania è stata cancellata dalla Corte Costituzionale dopo essere stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dopo che il Consiglio Superiore di Sanità ed il Ministero della Sanità si sono pronunciati negativamente.
Nel contempo tale realtà - quella di non essere riconosciuti - coesiste invece con una collaterale collaborazione tra Ministeri (M.I.U.R. etc) ed enti istituzionali e singoli professionisti , associazioni , scuole , cooperative di musicoterapia.
Infatti alcuni Conservatori ed enti locali hanno iniziato ad istituire corsi di Musicoterapia e similari in modo diffuso ma senza un coordinamento con il mondo del lavoro.
Detto questo , si chiarisce quanto segue:-
Il lavoro dei musicoterapisti è generalmente apprezzato e richiesto ovunque, talché essi spesso si ritrovano ad operare all'interno di diverse strutture riabilitative convenzionate e a ricoprire ruoli genericamente equiparabili a quelli dell'educatore. Soltanto nel settore prettamente terapeutico (analogo ad es. a quello della psicoterapia non verbale), ovviamente, l'esercizio della professione rimane di competenza di quei musicoterapisti che sono anche laureati in medicina o specializzati in psicoterapia.
nel settore riabilitativo il musicoterapista è inserito in una equipe psico-medico-pedagogica la quale garantisce per qualunque Progetto Riabilitativo Individualizzato ed il medico responsabile ne è il firmatario. Il musicoterapista, all'interno del servizio riabilitativo, non ha necessità di iscrizione ad albi o registri, essendo la struttura sanitaria la responsabile dal punto di vista gerarchico e professionale (Cassazione sezione sesta n.6491 del 13-2-2009).
nel settore educativo (scuola etc.), nei contratti d'opera, non esiste obbligo di iscrizione ad albi o registri essendo l'area non sanitaria ( nel caso di collaborazione con le altre figure sanitarie permane da prassi la responsabilità del GLH e dello specialista della ASL).
nella libera professione (studi , ambulatori privati , terapie domiciliari , etc.) il problema esiste laddove il musicoterapista invade l'area della terapia propriamente detta.
L'allegato n.1 riporta la risposta del C.S.S. (CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA') alla ns. interrogazione in merito.
Ciò implica a nostro avviso la definizione di una nuova figura professionale attraverso l'art. 5 della Legge 43 (citato) non e' possibile per le Regioni individuare nuove figure professionali come dispone la sentenza della Corte Costituzionale. n. 300 del 2007 e n. 93 del 2008 e la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 29 del 2008
Di seguito riportiamo una delle risposte forniteci dal dott. Iachino del Dipartimento Professioni Sanitarie del Ministero Welfare (resp. dott.ssa De Sando e direttore dott. Orlandi) assieme ai riferimenti legislativi sopra esposti
Risposta fornita dall'ufficio I della Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni Sanitarie alla Sua richiesta di informazioni:
" -----Messaggio originale-----
Inviato: martedì 23 settembre 2008 9.38
A: Urpminsalute
Oggetto: R: (mpb) nuova figura professionale sanitaria
La musicoterapica non è annoverata tra le professioni sanitarie, tanto meno il TECNICO QUALIFICATO IN MUSICOTERAPIA.
Sarebbe il caso che l'interessato chiedesse notizie e chiarimenti alla Regione che ha istituito questo profilo, non solo, ma anche noi di questo Ufficio, alla luce di quanto emerso da questa mail, chiederemo notizie alla Regione Toscana sul profilo professionale di cui trattasi.
Questo perché una regione non può istituire profili professionali che operino in ambito sanitario.
Cordiali saluti
Angela De Sando "
CONSIDERAZIONI di Musicoterapia Democratica
Una nuova figura professionale che operi in ambito sanitario, ovviamente , deve essere sottoposta al vaglio delle istituzioni scientifiche terze e cioè il CSS (CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'), oppure istituzioni statali similari e non facenti parte delle stesse associazioni che si propongono (e ciò proprio nell'interesse della credibilità della nuova professione ed innanzitutto per la tutela dell'utenza).
Ciò induce a non considerare possibile l'ipotesi di percorso duale ipotizzato da talune associazioni private professionali le quali prospettano la possibilità di annotazione in registri presso il Ministero della Giustizia prevista dall'art. 26 del Dm. 206 del 2007, in quanto per professioni così delicate per l'utenza non e' possibile alcuna autoreferenzialità e c'e' bisogno di una base scientifica verificata da terzi istituzionali.
Ma il secondo ed il terzo allegato di questa nota comunica che la strada primaria definita dal Ministero è quella, interna all'art.5 della legge 43, dell'accorpamento con figure professionali esistenti.
Detto ciò ne consegue inoltre che non e' possibile (come era nelle intenzioni della legge toscana n. 73) concedere prestiti istituzionali a giovani musicoterapisti ( liberi professionisti ) per l'apertura di uno studio professionale, in quanto la legge nazionale 43 impedisce l'esercizio di tale professione nella sua accezione di libera professione o lavoro autonomo.
E' la tecnica terapeutica che va regolata ovviamente e solo nel caso della libera professione sanitaria ci si troverebbe nella situazione esposta (ma si chiama musicoterapia ed il suffisso terapia ne definisce il contenuto sanitario).
Considerazioni conclusive
La musicoterapia italiana si diffonde e nel panorama lavorativo emergono contraddizioni evidenti;
sono pochi i professionisti assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato; spesso viene
usata la formula co.co.pro. e quindi spesso ci si trova nell'area dei cosiddetti atipici.
Essendo diffusa la pratica dell'appalto a cooperative socio-sanitarie spesso i musicoterapisti
affollano il settore dei soci cooperatori, soci con scarsi elementi partecipativi e poche garanzie.
Il settore è composto da candidati liberi professionisti spesso medici, psicologi, terapisti, educatori,
altri laureati, etc., e pertanto inclini a considerare il mondo dei musicoterapisti esclusivamente sotto
il profilo della libera professione ; risulta evidente che i dirigenti delle scuole private di formazione
non sembrano anelare entusiasticamente al riconoscimento professionale, forse temendo in tal
modo ripercussioni negative sulla loro attività didattica e la quantità delle iscrizioni.
Da ciò se ne deduce che i pionieri della musicoterapia nel mercato, e cioè coloro che con fatica sono
di fatto entrati nel sistema socio-sanitario, rischiano di veder vanificare i loro sforzi di inserire la
musicoterapia nelle istituzioni socio-sanitarie per il fatto che le associazioni di candidati liberi
professionisti, a volte eccessivamente auto-referenziali, sono distanti dal rafforzamento delle realtà
lavorative dipendenti esistenti ed invece tese a tutelare interessi di futuri ipotetici musicoterapisti
liberi professionisti ancorché di dirigenti spesso improvvisati di scuole troppe e confuse.
In questo contesto si corre il rischio paradossale di gettare a mare l'immensa ricerca nei centri di
riabilitazione, diurni, centri psicomedicopedagogici, case-famiglia, comunità terapeutiche, il lavoro
sul campo fatto per anni e anni otto ore al giorno, montagne di supervisioni, cartelle di
osservazione, valutazione, riunioni d'equipe, collaborazioni interdisciplinari , cento e cento volte di
più e meglio impostate delle rare attività operative dei diplomati e diplomandi di scuole private
autoreferenziali, che entrano in registri privati attraverso prove scritte e/o orali, spesso senza il peso
essenziale della attività pratica o di un vero tirocinio.E così per assurdo si potrebbe gettare al vento
la ricerca applicata trentennale, mettendola erroneamente contro la ricerca futura, riconoscendo ad
esempio associazioni autoreferenziali (pseudo-ordini) invece di riconoscere positivamente la
disciplina e la professione.
Riteniamo che vada tutelato il lavoro esistente e passato denso di ricerca sul campo, patrimonio
della musicoterapia , e così tutelare i pionieri della musicoterapia applicata rispettando il loro lungo
affannoso cammino nelle istituzioni; i musicoterapisti nelle istituzioni socio-sanitarie già esistono e
non nasceranno certo dopo un decreto ministeriale o il logo dell'ennesima associazione .Non
nascono prima le scuole, i professori, le associazioni; nascono prima i ricercatori pionieri e
coraggiosi , finanziati da aziende coraggiose che cosi' di fatto finanziano la ricerca che in questo
settore lo Stato ignora.
Occorre inoltre che tale ipotetico decreto rispetti l'esistente e lo tuteli, anzi lo rafforzi , cosicché da
esso si sviluppi ancor di più la musicoterapia; occorre che i lavoratori precari trovino giustizia ed
assunzione nel rispetto dei diritti umani e sindacali; occorre che vengano scritte nelle leggi norme
transitorie democratiche e rispettose di questi nostri colleghi, sanatorie giuste nel rispetto e nella
tutela dell'utenza.
Occorre che chi parla di nuova professione sappia che non si parte dall'anno zero ne' dall'autoreferenzialità,
ma dal lavoro collettivo di molti . Tra questi molti , alcuni hanno scelto di mettere su
associazioni private costruendo un sistema avente come modello finale quello degli Ordini
classici, datati ed obsoleti, ed è diffusa la successiva tentazione di affermare:-"noi siamo i primi e
gli unici".
Errore! Nel momento in cui l'Europa sollecita la democratizzazione degli Ordini, sarebbe
paradossale mettere su altri "ordinetti"; e' antistorico e ciò che è antistorico non si addice allo
sviluppo scientifico.Noi faremo la nostra parte per comunicare a tutti che gli operatori di
musicoterapia preesistono alle associazioni , che queste ultime sono legittime ma non esaustive, che
non tutelano il preesistente e l'esistente nel mondo del lavoro, che deve perciò tutelarsi da se'
attraverso i movimenti democratici del mondo del lavoro.
La situazione di crisi
Il capolavoro della finanza creativa che chiamiamo crisi della finanza allegra , si somma ad una
strutturale reale crisi economica diffusa; il conseguente taglio della spesa pubblica è costante e
diffuso, così come la riduzione dei finanziamenti delle attività sociali e sanitarie.In questi persistenti
recenti corsi e ricorsi di liberismo sfrenato si diffondono le privatizzazioni , le esternalizzazioni, le
deregulations , il dileggio di ogni attività sociale e solidale intesa come attività in remissione , la
banalizzazione del termine solidarietà, la riduzione dei fondi scolastici , la terribile situazione degli
edifici pubblici, etc.etc.
Nei servizi riabilitativi, ad esempio, risulta evidente che le nuove terapie sono le prime ad essere
cancellate, e con loro i lavoratori musicoterapisti, subito posti in esubero perché considerati optional
riabilitativo.
Se a questo sommiamo lo sviluppo enorme di figure professionali collaterali che si improvvisano
musicoterapisti (e che spesso si mettono alla testa di scuole di formazione e associazioni di
categoria) allora il quadro appare sconfortante. Occorre un patto di difesa congiunturale, un accordo
di fase tra le professioni riconosciute e non riconosciute, sulla base del lavoro comune di ricerca.
Occorre uscire dall'isolamento autosufficiente e sollecitare nei sindacati la formazione di consulte
delle professioni in unità e collaborazione con le figure professionali collaterali , con
approfondimento delle contiguità, delle ipotesi di accorpamento e di collaborazione formativa ,
professionale, sindacale e politica finalizzata ad individuare soluzioni originali, condivise e
partecipate.
Rolando P. Mancini Comitato Musicoterapia Democratica
fase dei patrocini
martedì 24 gennaio 2012
2 AVVISI PER I MUSICOTERAPISTI
lunedì 23 gennaio 2012
Tomatis
"Le Difficoltà Scolastiche" è in libreria.
Con questo volume tutti i libri di Alfred Tomatis sono stati tradotti e pubblicati in italiano e l'Italia è il primo paese al mondo ad aver tradotto l'intera opera libraria del dottore francese.
I libri pubblicati in italiano sono facilmente reperibili nelle librerie e sui siti di vendita online di libri. Alcuni di essi potrebbero essere momentaneamente esauriti ed in attesa di ristampa.
Per ogni informazione non esitate a contattarci.
Saluti cordiali,
Studio dott. Concetto Campo
Via Rovereto, 22
37126 Verona
Tel 045-8347988
archivio
Ma i Giudici della Consulta hanno ripetutamente escluso che, in materia di professioni, si possa eludere la riserva di competenza dello Stato. Così, nell'ambito sanitario, mai sarebbe dato alle leggi locali di disattendere l'elenco di operatori previsto dalla Legge 10 agosto 2000, n. 251 (oltre che dal D.M. 29 marzo 2001), e pertanto legittimato "in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato".
Niente da fare, dunque, per i musicoterapisti partenopei, ai quali sarà d'obbligo individuare strade diverse per far valere la loro qualità professionale. (05 gennaio 2006)
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), 4, 5, 6, della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2005.
Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 21 dicembre 2005 e depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e "per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni", questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista).
Il ricorrente espone che, con la predetta legge, la Regione Campania ha disciplinato la nuova figura professionale del musicoterapista (art. 2, comma 1, lettera b), stabilendo il relativo percorso formativo (art. 4), ed ha istituito il "registro professionale regionale del musicotarapista", definendo le procedure ed i requisiti richiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento della relativa iscrizione (artt. 5 e 6). Così facendo, tuttavia, la Regione avrebbe ecceduto dai limiti della competenza legislativa regionale previsti dall'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia concorrente delle professioni e, in particolare, delle professioni sanitarie.
Infatti, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la figura del musicoterapista (il quale avrebbe competenze in campo psicopedagogico, medico e musicale e svolge un tirocinio in strutture della riabilitazione con supervisione clinica) dovrebbe ritenersi compresa tra le professioni sanitarie e, quindi, afferente ad una materia nella quale, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato.
Infine il ricorrente, considerato che le disposizioni della legge della Regione Campania n. 18 del 2005 diverse da quelle oggetto di specifica censura si porrebbero in inscindibile connessione con queste ultime, chiede che l'illegittimità costituzionale sia estesa, in via consequenziale, anche alle restanti disposizioni della legge in esame.
2. – Nel giudizio si è costituita la Regione Campania che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.
Ad avviso della Regione la legge impugnata non violerebbe i limiti imposti alla potestà legislativa concorrente delle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost., perché la legge medesima, come risulterebbe dal comma 2 del suo art. 1, si limiterebbe a promuovere l'applicazione della disciplina della musicoterapia nell'ambito della funzione di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riferimento ai portatori di handicap ed ai soggetti disagiati. La legge, dunque, non regolamenterebbe l'attività in oggetto, bensì costituirebbe il fondamento legislativo ed il limite per futuri interventi di promozione dell'attività stessa, individuando i requisiti ed i presupposti per simili interventi.
Dall'esatta individuazione della finalità della legge discenderebbe, a parere della difesa regionale, anche l'inammissibilità della questione, perché il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri non conterrebbe la specifica indicazione dei motivi di illegittimità di tutte le disposizioni, ma solamente l'apodittica assunzione delle norme impugnate nell'ambito dei principi fondamentali della materia e l'affermazione della connessione delle residue norme con quelle specificamente censurate.
3. – In prossimità dell'udienza di discussione la Regione ha depositato una memoria nella quale sottolinea che, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, è stata promulgata la legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali). Tale nuova disciplina statale imporrebbe di distinguere due tipologie professionali: da un lato, quelle sanitarie (art. 1, comma 1) e, dall'altro, quelle degli "operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1" (art. 1, comma 2). Rispetto alle seconde la legge n. 43 del 2006 prevede la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili professionali. Ne conseguirebbe che il musicoterapista costituirebbe un profilo di operatore di interesse sanitario per il quale le Regioni sarebbero abilitate ad interventi legislativi anche più incisivi rispetto a quello effettuato con la legge impugnata.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e "per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni", questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista).
2. – La questione è fondata.
La legge regionale impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri definisce la musicoterapia come "attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse", avente quale scopo "lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualità della vita" (art. 1). Essa, inoltre, qualifica il musicoterapista come "un soggetto in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia" (art. 2); dispone che il musicoterapista svolge funzioni di prevenzione, di riabilitazione e socio-sanitarie (art. 3); istituisce, presso l'assessorato alla sanità della Regione Campania, "il registro professionale regionale dei musicoterapisti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato il corso per la formazione di musicoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio professionale di almeno trecento ore o un anno presso centri specializzati pubblici o privati, con supervisione clinica e di musicoterapia" (art. 5).
E' evidente, pertanto, che la legge impugnata definisce un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, essendo il musicoterapista un soggetto che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici.
L'art. 117, terzo comma, Cost., include la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente e questa Corte ha più volte affermato che, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).
Da simili principi - enunciati anche in giudizi aventi ad oggetto, come quello presente, leggi regionali disciplinanti pratiche terapeutiche non convenzionali (sentenza n. 353 del 2003) - discende l'illegittimità delle disposizioni della legge Regione Campania n. 18 del 2005 impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri. In quanto ricadono tutte nel campo che, come si è detto, deve intendersi riservato allo Stato in forza dell'art. 117, terzo comma, Cost.
3. – Non si può pervenire a conclusione diversa, come sostenuto dalla Regione Campania, facendo leva sulla disciplina introdotta dalla recente legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali).
Pur tralasciando ogni considerazione circa l'effettiva rilevanza di questa legge nel presente giudizio di legittimità costituzionale, si osserva che essa, nel definire le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, stabilisce che tali sono "quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione" (art. 1, comma 1).
Resta così confermata l'illegittimità delle norme regionali impugnate, poiché il musicoterapista svolge funzioni che la stessa legge della Regione Campania n. 18 del 2005 qualifica di natura preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria e dunque, funzioni che presentano i caratteri che, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge n. 43 del 2006, sono propri delle attività espletate da coloro che esercitano professioni sanitarie.
4. – L'intera legge regionale in esame è inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente e pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche agli artt. 1, 2 comma 1, lettera a), e 3, non oggetto di impugnazione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, degli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA











