martedì 26 giugno 2012

riflettere

 
Rolando P. M. Musicoterapista

Opera Don Guanella

prendi la tua professione nelle tue mani

IL 1 LUGLIO , DOPO UNO STUDIO APPROFONDITO DELLA LEGISLAZIONE , DIFFONDEREMO UNA LETTERA CIRCOLARE  CON LE LINEE GENERALI DELLA PROPOSTA ORGANIZZATIVA , CHE SARA' REALIZZATA DAVANTI AD UN NOTAIO  NEL BREVE PERIODO.
NASCERA' COSI' UNA STRUTTURA CENTRATA SULLA TUTELA DEL MUSICOTERAPISTA A TUTTI I LIVELLI , NELLA QUALE L'OPERATORE SARA' TUTELATO CONTRATTUALMENTE , LEGISLATIVAMENTE , SINDACALMENTE , ASSICURATIVAMENTE , ETC.
CIO' COMPORTERA' UNA SCELTA PER OGNUNO DI NOI DI DIVENIRE SOCIO FONDATORE , VENENDO DAL NOTAIO E MODIFICANDO LA STORIA DELLA MUSICOTERAPIA ITALIANA IN CHIAVE DEMOCRATICA E SOLIDALE .
SI CAPOVOLGE COSI' L'IMPOSTAZIONE VERTICISTA E PIRAMIDALE , REALIZZANDO UNA REALTA' DI TUTELA PER L'OPERATORE , PER IL RICONOSCIMENTO VERO E NON MASCHERATO , PER LA LIMITAZIONE DEL POTERE DI ALCUNI ATTRAVERO CONTRAPPESI ESSENZIALI.
SIAMO CHIAMATI TUTTI A SCENDERE IL CAMPO , STAVOLTA.
ROLANDO P.MANCINI
OPERA DON GUANELLA
ROMA

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "retemt" di Google Gruppi.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msg/retemt/-/9tkoEddTPH8J.
Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a retemt@googlegroups.com.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, invia un'email a retemt+unsubscribe@googlegroups.com.
Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzo http://groups.google.com/group/retemt?hl=it.

Re: NOSTRO ARTICOLO SU "RIABILITAZIONE OGGI"



Il giorno martedì 19 giugno 2012 22:27:33 UTC+2, rolando ha scritto:
http://www.riabilitazioneoggi.com/giornale/RiabilitazioneOggi_03-2012.pdf


DIFONDIAMOLO

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "retemt" di Google Gruppi.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msg/retemt/-/YX8UpsJ-dXcJ.
Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a retemt@googlegroups.com.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, invia un'email a retemt+unsubscribe@googlegroups.com.
Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzo http://groups.google.com/group/retemt?hl=it.

lunedì 25 giugno 2012

PRENDIAMO LA PROFESSIONE NELLE MANI






IL 1 LUGLIO , DOPO UNO STUDIO APPROFONDITO DELLA LEGISLAZIONE , DIFFONDEREMO UNA LETTERA CIRCOLARE  CON LE LINEE GENERALI DELLA PROPOSTA ORGANIZZATIVA , CHE SARA' REALIZZATA DAVANTI AD UN NOTAIO  NEL BREVE PERIODO.
NASCERA' COSI' UNA STRUTTURA CENTRATA SULLA TUTELA DEL MUSICOTERAPISTA A TUTTI I LIVELLI , NELLA QUALE L'OPERATORE SARA' TUTELATO CONTRATTUALMENTE , LEGISLATIVAMENTE , SINDACALMENTE , ASSICURATIVAMENTE , ETC.
CIO' COMPORTERA' UNA SCELTA PER OGNUNO DI NOI DI DIVENIRE SOCIO FONDATORE , VENENDO DAL NOTAIO E MODIFICANDO LA STORIA DELLA MUSICOTERAPIA ITALIANA IN CHIAVE DEMOCRATICA E SOLIDALE .
SI CAPOVOLGE COSI' L'IMPOSTAZIONE VERTICISTA E PIRAMIDALE , REALIZZANDO UNA REALTA' DI TUTELA PER L'OPERATORE , PER IL RICONOSCIMENTO VERO E NON MASCHERATO , PER LA LIMITAZIONE DEL POTERE DI ALCUNI ATTRAVERO CONTRAPPESI ESSENZIALI.
SIAMO CHIAMATI TUTTI A SCENDERE IL CAMPO , STAVOLTA.
ROLANDO P.MANCINI
OPERA DON GUANELLA
ROMA










Riforma Professioni, gli Architetti chiedono modifiche su tirocinio e ...
Ediliziaurbanistica.it
Il Cnappc invia una lettera al Ministro Severino per far effettuare cambiamenti al testo del dpr.
Guarda tutti gli articoli su questo argomento »
Riforma delle professioni. Prada (Andi): "Persa occasione per ...
Quotidiano Sanità
Il presidente dell'associazione nazionale dei dentisti, inoltre, "obbligare il professionista ad indicare al paziente il massimale assicurato può essere un incentivo ...
Guarda tutti gli articoli su questo argomento »
Riforma delle professioni: approvata realmente?
Edilizia.com
Nella giornata di Venerdì il consiglio dei Ministri ha deciso di approvare in via del tutto preliminare lo schema di ...
Guarda tutti gli articoli su questo argomento »

Edilizia.com
Professioni. De Luca: da Festival consulenti Brescia nascano ...
CataniaOggi
Una tre giorni che ha visto al centro del dibattito la riforma del lavoro: ?Sappiamo che la riforma del lavoro è blindata -dice De Luca- ma siamo comunque ...
Guarda tutti gli articoli su questo argomento »
Il Dpr sulla riforma degli ordini scatena le proteste dei professionisti
La Repubblica
Lo schema del Dpr sulla riforma degli Ordini approvato dal Cdm, e diffuso 'sotto ... presidente del Comitato Unitario delle Professioni – anche per la formazione ...
Guarda tutti gli articoli su questo argomento »

Web2 nuovi risultati relativi a riforma professioni
 
Professioni: dal 12 agosto la riforma sarà questa - Anmvi Oggi ...
Dal 12 agosto tutte le disposizioni in conflitto con la riforma approvata dal Consiglio dei Ministri decadranno. Attuati i principi di riforma fissati dalla Legge ...
www.anmvioggi.it/.../57178-dal-12-agosto-la-riforma-delle-pr...
E' UFFICIALE: RIFORMA DELLE PROFESSIONI ESCLUDE L'ALBO ...
Benchè il tema dell'ALBO UNICO non interessa in alcun modo la categoria degli ingegneri laureati 1° livello, ma solamente le due categorie dei geometri e.
ingegneresezioneb.it/.../definitivo-riforma-delle-professioni-es...


Questo avviso di Google Alert con frequenza giornaliera ti è offerto da Google.

Elimina questo avviso.
Crea un altro avviso.
Gestisci i tuoi avvisi.

domenica 24 giugno 2012

disorientamento


Gent.ma Daniela (On.Le Sbrollini) ,

a causa della tua assenza per motivi familiari al convegno dei musicoterapisti italiani del 18 maggio presso il CESV  non e' stato possibile comunicarti l'opinione generale del convegno e dei relatori ( Proia , Battaglia , conservatori , sindacati , etc.) a percorrere la strada della professione sociosanitaria . Corre l'obbligo di comunicarti che la parola "attestato" desta evidenti inquietudini di preoccupazione minimalista del ruolo professionale , al contrario di quanto espresso nel convegno da tutti i relatori e localmente dai colleghi.
Come sempre siamo disponibili a integrazioni e chiarimenti.
Rolando
Opera Don Guanella
Roma


CONVEGNO DEI MUSICOTERAPISTI ITALIANI DEL 18 MAGGIO 2012


PRESSO IL CESV DI ROMA


C'e' bisogno di musicoterapia e musicoterapisti

I musicoterapisti verso il riconoscimento nella fase della riforma delle professioni e delle

liberalizzazioni




Summary




Il Convegno e' partecipato ( si annovera durante la giornata una media di 60 presenze e 22 presenze alla cena finale conviviale) ed esordisce con il caloroso saluto di Claudio Tosi , esponente del CESV (struttura ospitante) e presidente del Cemea.

Tosi sottolinea l'impegno di un rapporto continuativo e costruttivo con Musicoterapia Democratica in base alle affinita' di numerosi aspetti delle rispettive ragioni sociali.

Successivamente prende la parola il Presidente di MTDEM Rolando Proietti Mancini che presenta inoltre gli ospiti della tavola rotonda sul tema del riconoscimento della professione:_



Il Convegno odierno affronta essenzialmente una questione :- la figura professionale del MUSICOTERAPISTA non e' ancora riconosciuta in Italia (diversamente dal resto d'Europa) ma comunque presente sul territorio nazionale e ampiamente diffusa in strutture sanitarie pubbliche e private.

Inizialmente si chiarisce come al fine di raccogliere documentazione, raccordare tra loro i professionisti attivi sul territorio nazionale e promuovere contatti con le Istituzioni, con lo scopo ultimo di ottenere il riconoscimento della figura professionale del Musicoterapista, è nato alcuni anni fa il Coordinamento per il riconoscimento e la difesa della professione del Musicoterapista (Registrato Uff. Entrate di Roma n. 8204)

Nella prima parte si presenta il nucleo dei soci fondatori costituito da musicoterapisti attivi a tempo pieno presso strutture pubbliche e private, presenti nei settori sanitari, socio - assistenziali ed educativi.


Vengono  esposte realta' atte a dimostrare che la figura del musicoterapista è di fatto già presente e spesso ben radicata in varie realtà educative, riabilitative e terapeutiche, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Viene ricordato che a partire da questa realtà di fatto e dalla necessità di tutelare, oltre che l'utenza anche i professionisti che lavorano da anni o che, dopo adeguata formazione, si apprestano a dedicarsi a questa professione, il Coordinamento ha lavorato in questi anni per entrare in contatto con le realtà operative di eccellenza già presenti in strutture sanitarie pubbliche, centri privati anche convenzionati, cooperative socio-sanitarie attive nei servizi psichiatrici, centri diurni, case famiglia, comunità terapeutiche, strutture private.


Si documenta di come il Coordinamento si è dedicato a questo lavoro di rete rivolgendosi non solo ai singoli professionisti ma anche a tutte le associazioni di musicoterapia presenti sul territorio nazionale.




Si espongono le statistiche relative alla diffusione della musicoterapia e l'imprescindibile necessità di offrire da un lato delle garanzie all'utenza che sempre più numerosa si rivolge alle strutture pubbliche e private che offrono prestazioni di musicoterapia, da un altro di sanare una situazione di fatto esistente che vede la presenza di professionisti inseriti negli organici di strutture sanitarie con i profili più diversi e generalmente non adeguati al reale livello di competenza e professionalità messi in atto.


Si riportano i dati di utilita' , come il fatto che l'OMS da tempo ha individuato nella Musicoterapia un intervento efficace nel trattamento di varie patologie in diversi ambiti clinici (psichiatria, neuropsichiatria, neurologia, riabilitazione, cure palliative etc) e diversi professionisti da anni stanno lavorando per raccogliere documentazione relativa alla propria attività condotta in contesti di equipe all'interno di strutture sanitarie.

Si riporta come in Regione Lombardia, ad esempio, sono stati condotti nel 2005 e nel 2007 studi clinici e osservazionali di Musicoterapia approvati nel contesto del monitoraggio delle attività di medicina complementare presenti nelle strutture sanitarie del territorio.


Il convegno si articola come un incontro finalizzato alla verifica ed alla valutazione dell'opportunità di un percorso di riconoscimento similare a quello dell'educatore professionale, del terapista occupazionale, del logopedista, del tecnico della riabilitazione psichiatrica, del tecnico della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, e simili.


Si riflette del fatto che in diversi settori sociali e nell'ambito di diverse fasce d'età si assiste ad evidenti fenomeni di difficoltà e disagio, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione, il controllo e l'espressione delle emozioni; ciò ci porta ad auspicare che nel campo dell'intervento sociale e sanitario venga implementata una figura professionale specializzata nella comunicazione non verbale, espressiva e sonora: il MUSICOTERAPISTA.


Il Convegno e' finalizzato alla valutazione dell'opportunità dell'istituzione della figura professionale del Musicoterapista esperto in comunicazione espressivo-sonora nell'area preventivo-riabilitativa e sanitaria ; il Convegno intende rammentare alle forze politiche e sociali che il confronto costante con soggetti fortemente colpiti nel proprio funzionamento personale e sociale (fisico, psichico e psicofisico), richiede necessariamente l'acquisizione di strumenti tecnici utili alla gestione delle dinamiche del singolo, della famiglia e del gruppo. Il Convegno spieghera' che nel percorso educativo e riabilitativo è possibile intervenire con pazienti privi di parola, con potenzialità esclusive in ambito non verbale, con gravi problematiche di ordine psicologico e relazionale. A tali pazienti, spesso non collaboranti ma al contrario a volte aggressivi ed autolesionisti, non possiamo offrire solo il tradizionale lettino terapeutico o il classico tavolo di lavoro; con queste persone risulta efficace l'utilizzo di tecniche specifiche del contesto non verbale , tra queste la musicoterapia..






Il Convegno e' articolato per sollecitare una fase della ricerca applicata in riabilitazione e prevenzione, aperta alla definizione di nuove figure professionali sanitarie non mediche, nel rispetto dell'utenza e delle professionalità; intendiamo così valorizzare e diffondere i contenuti di un percorso trentennale che ha visto coinvolti numerosi centri socio-sanitari in ambito inter-infra-transdisciplinare


Il Convegno inoltre espone contributi in merito alla definizione, all'interno del ruolo sanitario, del profilo professionale del musicoterapista , contribuendo alla definizione delle norme transitorie che consentiranno auspicabilmente una sanatoria della situazione esistente che vede, lo ripetiamo, molti professionisti attivi da tempo in strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale.



Sono presentate le recenti novita' legislative e le ipotesi di riconoscimento della qualifica professionale ( vedi ad es. il caso del micologo ) e di importanza centrale la proposta di riconoscimento della figura professionale percorrendo la strada sociosanitaria aperta dalla legge 328 e dalla legge 502 , praticata esclusivamente nel caso dell'OSS.


Sono approfondite le proposte di legge presentate , tutte con il merito di gettare un sasso nello stagno del riconoscimento.


Infine il Presidente comunica che sara' suo compito divulgare una proposta di modificazione istituzionale e statutario del Comitato MTDEM.





Tavola rotonda






Augusto Battaglia , gia' deputato ed assessore alla salute , tuttora coinvolto operativamente nella trasmissione della propria immensa esperienza anche ai deputati impegnati nel settore , porta i saluti dell'On.Le Sbrollini e , in quanto partecipe della elaborazione della recente proposta di legge , espone nei dettagli la stessa (cfr atti parlamentari) ed espone parere favorevole alla ipotesi sociosanitaria.


Saverio Proia , del Ministero della Salute-Settore professioni sanitarie , descrive puntualmente il percorso da attivare per il riconoscimento della figura , dall'alto della sua esperienza pluriennale permanentemente accanto alle nuove figure professionali sanitarie.

In particolare delinea 3 ipotesi:-

la professione sanitaria

la professione sociosanitaria ( che definisce la piu' appropriata)

la doppia via :- professione con laurea e master per altre figure professionali .


Gianluca Mezzadri , responsabile nazionale cgil per le professioni sanitarie , espone con altissimi livelli di competenza e professionalita' le difficolta' inerenti al percorso di riconoscimento , mettendosi a disposizione al fine di evitare sovrapposizioni e scorciatoie legislative non auspicabili

allorche' si parla di un servizio delicato e coinvolgente la salute .

In merito alla proposta di legge sulla disciplina delle associazioni professionali non regolamentate approvata alla camera , espone i limiti della stessa , la non applicabilita' al settore sanitario e la necessita' di correzioni alla stessa.


Di simile tenore l'intervento di Davide Imola , responsabile della cgil per l'intero comparto delle professioni sanitarie , che comunica la disponibilita' della consulta nazionale cgil per le professioni ad attivarsi per un percorso di riconoscimento utile al servizio sanitario e non autoreferenziale .

Rispetto alla proposta di legge sulle associazioni professionali non regolamentate sottolinea i pericoli ed i rischi di agibilita' in base a certificazioni private ; conferma che la legge non riguarda le professioni sanitarie .


La Dott.ssa Carla Scarfagna , dirigente dell'INMI Spallanzani ( attiva nella elaborazione della recente proposta di legge) sottolinea la diffusione della musicoterapia sia in ambito sociale che sanitario , confermando la validita' dell'ipotesi del percorso socio-sanitario.


La Prof.ssa Beatrice Gargano ( esponente del conservatorio del L'Aquila ) da lettura della proposta

dei Prof.ri Grion e Caneva (conservatorio di Verona) che segue­


MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA EVARISTO FELICE DALL'ABACO

VERONA

Corso Sperimentale Biennale per il Conseguimento del Diploma Accademico

di Specializzazione in Musicoterapia

"Corso Biennale per la Formazione di Operatori Musicali per il Benessere"

ROMA

Domenica 18 maggio 21012

LA FORMAZIONE IN MUSICOTERAPIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA IN ITALIA

IL CONSERVATORIO "E.F. DALL'ABACO " DI VERONA

ESPERIENZA E PROSPETTIVE

Intervento di

Romildo Grion e Paolo Alberto Caneva

Dipartimento Sperimentale di Musicoterapia del Conservatorio Statale di Musica di Verona

Ringraziamo Rolando Proietti Mancini per l'invito e tutti i presenti per l'attenzione. Ringraziamo altresì Beatrice Gargano che gentilmente dà voce a questo nostro contributo.

Con il DM 484/2005 è stato attivato il Corso Sperimentale Biennale per il Conseguimento del Diploma Accademico di Specializzazione in Musicoterapia presso i Conservatori Statali di Musica di Verona e de L'Aquila.

Sono stati i primi percorsi formativi attivati in materia nel sistema scolastico pubblico in Italia. Detti corsi hanno dei tratti che li accomunano e delle peculiarità che li distinguono. Tali "diversità", vissute con lo spirito giusto, hanno consentito di maturare un'esperienza di convivenza che può sicuramente risultare di buon esempio, che può con tutta probabilità tornare utile nel dibattito che si vuole sviluppare in questo convegno e, forse, più in generale nel dibattito epistemologico che interessa la formazione e la pratica della musicoterapia.

Si tratta di un dibattito certamente ricco, quello che interessa la musicoterapia, e che per non diventare lacerante, deve svilupparsi con spirito plurale, dando ampio spazio alla cultura del dialogo, della diversità come "valore", della tolleranza, dell'integrazione, dell'inclusione. Inclusione di più "visioni", di più strade, di più e diverse "declinazioni" dell'idea di terapia e di terapeuta, di "relazione d'aiuto" e del ruolo che in tale relazione può avere la musica, il fare musica, il musicista, l'operatore musicale.

Negli ultimi mesi si è registrato in Italia un movimento significativo di persone e iniziative attorno all'annosa questione del riconoscimento del profilo professionale e formativo dell'attività musicoterapica.

In una visione PLURALE possono coesistere sia declinazioni di musicoterapia concepite come una forma di TERAPIA ATTRAVERSO LA MUSICA (sia essa una psicoterapia e/o una qualche altra terapia medica "attraverso" la musica), che possono e devono avere ambiti di formazione nelle facoltà universitarie, pubbliche o private che siano e sia declinazioni più consone alla formazione in scuole d'arte come sono i Conservatori di Musica.

L'esperienza del corso di Verona si riferisce, da un punto di vista dell'impianto scientifico e metodologico, a quella straordinaria macroarea di metodiche musicoterapiche definibile MUSICOTERAPIA MUSICO CENTRATA.

Come noto, la Musicoterapia Musico-Centrata si presenta come un'attitudine alla musica e alla musicoterapia che accomuna clinici e teorici appartenenti ad orientamenti differenti e che lavorano all'interno di modelli e ambiti clinici diversi.

Più che come uno specifico modello, può essere considerata un "ombrello" sotto il quale si raccoglie una costellazione di pratiche e di concezioni caratteristiche di un considerevole numero di musicoterapeuti, sommariamente accomunati dalla convinzione che l'esperienza musicale, la sua natura, i suoi processi sono la terapia, insomma, che concepiscono LA MUSICA COME TERAPIA.

Proprio l'enfasi posta sulla componente musicale da questa corrente di pensiero, ci sembra ulteriormente legittimare i conservatori nel proporre e nel fare formazione in musicoterapia sviluppando, nella distinzione dei ruoli, quella necessaria ma limpida collaborazione con il mondo universitario che la materia comporta.

L'esperienza di questi anni, infine, ci ha convinto che l'istituzione di una Cattedra di Musicoterapia costituisce quel ponte ideale fra la tradizionale impostazione di scuola d'arte dei Conservatori e la necessità di introdurre in maniera organica, strutturata, saperi nuovi nei contenuti e nei metodi, nell'apparato didattico dei Conservatori stessi. L'istituzione di una cattedra può, a nostro avviso, garantire la migliore funzionalità dei corsi, il loro più efficace coordinamento ed essere per gli studenti un punto di riferimento per tutte le attività di formazione, di tirocinio, di ricerca di elaborazione e valutazione-discussione delle tesi.

Se plurale può e deve essere la formazione, e quindi inclusiva sia dei percorsi formativi che hanno luogo in strutture pubbliche che di quelli che hanno luogo in strutture private, purché adeguati alla complessità della materia e ai bisogni degli utenti, anche il profilo professionale dei formati può e deve essere plurale.

Senza escludere scenari più favorevoli in futuro, riteniamo che nell'attuale congiuntura economica e culturale, caratterizzata da:


 scarse risorse destinate alla cura della persona



 un assoluto deficit nell'ambito della ricerca



 una ricerca che è assolutamente necessaria per collocare senza polemiche la musicoterapia nell'ambito delle "terapie" riconosciute dal mondo accademico


sia realistico chiedere che:


1. venga istituita, in ambito clinico e assistenziale, la figura di "EDUCATORE SANITARIO SPECIALIZZATO IN MUSICOTERAPIA"; profilo professionale nel quale potrebbero essere dignitosamente collocati buona parte di coloro che operano con la musica nella relazione d'aiuto.


2. Venga riconosciuta, nel contesto educativo, la valenza didattica dei saperi musicoterapici, ritagliando loro uno spazio nell'ambito del sostegno e dell'educazione dell'infanzia.


Grazie dell'attenzione e buon proseguimento dei lavori.




(numerosi interventi dei colleghi nella mattinata auspicano uno studio approfondito delle norme transitorie nella stesura della legge).





Nel pomeriggio i consiglieri regionali della Regione Lazio Francesco Pasquali e Enzo Foschi portano la loro disponibilita' a partecipare al processo di riconoscimento attraverso le loro specifiche competenze. Foschi espone il contenuto della proposta presentata che si riporta




Al Presidente

del Consiglio regionale

On.le Mario Abbruzzese

SEDE

MOZIONE



OGGETTO: Strutture ex articolo 26 della Regione Lazio – considerazione e valutazione figure professionali musicoterapista e maestro d'arte essenziali per la cura e la riabilitazione del disabile grave – valorizzazione strutture che si avvalgono o hanno programmato di avvalersi di tali professionalità nell'interesse degli ospiti. 



IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO




Che una grande fase storica iniziata molti anni  fa, legata alla chiusura delle strutture manicomiali, alla riconsiderazione globale del PIANETA HANDICAP, rischia di finire in nome di procedure amministrativo-contabili che poco hanno a che vedere con la garanzia di libertà vitale dei disabili;

Che, da oltre trenta anni, sono entrate a far parte dei servizi, nuove figure professionali, collateralmente a quanto accaduto in tutta Europa ed a livello internazionale;

Che ciò è stato possibile, anche grazie alla ricerca scientifica ed al protagonismo positivo delle istituzioni, di imprenditori sociali sensibili allo sviluppo dell'educazione, della riabilitazione e della terapia;

Che Il ridimensionamento avviato e attualmente in atto, di servizi socio-assistenziali, nel campo della disabilità, comporterà una tendenza alla "sanitarizzazione" della risposta offerta al bisogno degli utenti e dei loro familiari, come confermano i dati disponibili su tale attività, mentre al contrario è possibile operare, con il consenso dei soggetti sociali e istituzionali, una riconversione della spesa che non penalizzi le persone con disabilità;

Che le prestazioni legate alla musicoterapia, alla danza, al teatro, alle attività artistiche che di fatto sono entrate nei centri (cfr. prot. 34419 Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Regionale - 4 Aprile 2003 - oggetto:- attivitàriabilitativa estensiva e di mantenimento), rappresentano un vero e proprio orientamento culturale e sociale che si è affermato e sviluppato negli ultimi decenni;

Che l'eliminazione di tali figure in futuro (in quanto per il personale attualmente operativo e' prevista la scadenza ad esaurimento, significando che dopo il pensionamento non potranno  essere inserite figure consimili), la loro non esistenza nei centri psico-medico-pedagogici  (prevista nei piani di rimodulazione dell'offerta dei centri ex art. 26   (cfr decreto UOO08 del 10 febbraio 2011, allegati), comprometterebbe lo sviluppo espressivo della persona e la sua qualità della vita.

Che tale esclusione  contrasta fortemente con le più recenti strategie UE sulla disabilità che intendono principalmente offrire ai disabili la possibilità di esercitare i loro diritti in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini e rimuovere gli ostacoli che incontrano nella vita di tutti i giorni.

Che nel decreto del Commissario ad Acta per la sanità n. 90/2010 è previsto che nelle residenze Protette sono in particolare garantite

  • le attività di animazione, occupazionale, ricreativa di integrazione e di raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine";

  • "Qualora la R.P. sia dedicata a persone con disabilità in età evolutiva, oltre alle prestazioni riabilitative, sono erogate anche prestazioni psico-educative e didattico-formative."

  • Deve essere assicurata all'interno della R.P. l'accesso alle associazioni di volontariato e la partecipazione alle attività di socializzazione degli ospiti".

Che nel decreto del Commissario ad Acta n. 39 del 20/03/2012 concernente "Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale a persone non autosufficienti, anche anziani e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale." è approvato l'apposito documento predisposto dalla competente struttura regionale con il supporto tecnico di Laziosanità- ASP, nonché è previsto di procedere con successivi atti amministrativi, alla determinazione dei requisiti e delle relative tariffe delle diverse tipologie di trattamento per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale."









Per quanto sopra esposto,

IMPEGNA

La Presidente e la Giunta regionale

  1. a considerare la presenza delle figure professionali del musicoterapista e del maestro d'arte nella fase di rimodulazione degli accreditamenti per le strutture ex art. 26 della Regione Lazio (non penalizzando le strutture che hanno programmato il loro inserimento nell'interesse dei loro ospiti) e ad  operare in modo che tali figure professionali , essenziali per l'educazione e la riabilitazione comunicativa dei casi più gravi,  continuino in futuro nel loro prezioso e delicato impegno, fornendo al disabile grave una essenziale forma non verbale di espressività. 

  2. Ad inserire nei "successivi atti amministrativi" previsti dal dispositivo del decreto del Commissario ad Acta n.39 del 20/03/2012 anche il riferimento alle figure professionali di cui al punto 1).



Roma, 18 aprile 2012



I CONSIGLIERI REGIONALI

ENZO FOSCHI

FRANCO DALIA

UMBERTO PONZO

GIULIA RODANO – IDV



















Segue nel pomeriggio l'intervento della collega Santaniello:_



Relazione

Realtà e futuro della musicoterapia


COS'E' LA MUSICOTERAPIA?

La musicoterapia è una disciplina che utilizza il suono e tutto ciò che è musicale come tramite per attuare un intervento terapeutico, il cui fine sia quello di migliorare la salute psicofisica di coloro ai quali si rivolge.

Inizialmente questa definizione era suddivisa solo in base a due condizioni: si parlava di musicoterapia attiva se la terapia consisteva nell'esecuzione e nella produzione musicale, mentre si chiamava musicoterapia passiva se consisteva solo nell'ascolto musicale guidato. Progressivamente, invece, si sono venute a costituire delle vere e proprie Scuole differenti l'una dall'altra a seconda dell'intento che l'azione della musicoterapia si presuppone. Per ognuno di questi ambiti di applicazione vi sono vari "fondatori" che hanno sviluppato vari approcci alla persona.


CHI E' OGGI IL MUSICOTERAPISTA?

Il musicoterapista è, sostanzialmente, colui che sa leggere i dati che emergono dalla complessa relazione che si instaura durante il percorso terapeutico e che sa trasformarli e sa inviare all'utente i messaggi opportuni.

La figura del musicoterapista è di fatto ben radicata in varie realtà educative, riabilitative e terapeutiche, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Il musicoterapista, lavora in realtà operative di eccellenza e in strutture sanitarie pubbliche, centri privati anche convenzionati, cooperative socio-sanitarie attive nei servizi psichiatrici, centri diurni, case famiglia, comunità terapeutiche, strutture private e nelle scuole.

Spesso è un professionista accreditato che lavora con contratti a tempo determinato o tramite esibizione di fattura, ma la conseguenze di un mancato riconoscimento normativo, comporta anche il disorientamento degli utenti che, non esistendo un vero e proprio Albo dei Musicoterapisti, si rivolgono, quasi a caso, a coloro che ritengono professionisti accreditati , talvolta  individuando un soggetto preparato e di spessore professionale, altre volte  incappando in neofiti dell'ultima ora che, avendo generiche competenze , si inventano Musicoterapisti, senza fornire alcuna garanzia di serietà e professionalità.

Attualmente la situazione italiana vede svariate migliaia di professionisti Musicoterapisti che, in assenza di un pieno riconoscimento della loro professione, sono costretti a lavorare in condizioni non corrette, nel senso che o non possono essere assunti per il profilo professionale che gli compete oppure devono operare inquadrati in profili professionali diversi e collaterali. Insomma, essi intervengono in molteplici situazioni, attraverso forme contrattuali tra le più originali e atipiche. 

E' in questa realtà di fatto che si evidenzia l'urgenza e la necessità di tutelare, oltre che l'utenza anche i professionisti che lavorano da anni o che, dopo adeguata formazione, si apprestano a dedicarsi a questa professione.

Oggi, quindi, il MT e la MT sono in una situazione spuria. Dentro tutto, ma contemporaneamente, fuori da tutto. Perché? Semplicemente, nella sua tragicità, perché la MT non è riconosciuta a livello giuridico come disciplina e il musicoterapista, come conseguenza, non è riconosciuto nella sua professionalità. Al fine di risolvere tale questione esiste solo la via giuridico-normativa. La promulgazione di una legge nazionale.

Infatti, alcune migliaia di lavoratori vivono il disagio di essere professionisti eccellenti, ma al contempo, non riconosciuti per la loro specialità lavorativa e, inoltre, per lo più precari di una disciplina che "non esiste". I detrattori della MT ce ne sono, come è ovvio che sia, ma è anche vero che molti non conoscono i veri e tangibili risultati che ciascuno di noi, nel suo piccolo, porta avanti con sacrifici e dedizione. Oggi è anche un momento di riscoperta e di organizzazione per tracciare un orizzonte e una linea comune.



Un po' di storia delle varie proposte di leggi


LA LEGGE DELLA REGIONE CAMPANIA 18/2005

Già nel 2004, dopo lunghe discussioni con il compianto Gianluigi Di Franco, direttore dell'ISFOM di Napoli, sulla necessità di individuare la figura giuridica del musicoterapista, decidemmo di provare a scrivere una norma che potesse rappresentare un punto di partenza per avviare la discussione nelle sedi legislative opportune.

Gianluigi Di Franco ed io fummo gli ispiratori della legge regionale n.18 del 17 ottobre 2005 della Regione Campania. La legge andò in aula e fu approvata all'unanimità. Essa poi fu impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e condotta innanzi alla Corte Costituzionale che la cassò, in quanto norma in contrasto con i principi di suddivisione costituzionale della materia sanitaria che vede la primazia del Parlamento.

La Corte ha rilevato che la legge impugnata definisce un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, essendo il musicoterapista un soggetto che esegue un particolare tipo di terapia, al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici. L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, - ha ricordato la Corterichiamando la sua giurisprudenza -  include la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente; rispetto ad essa, debbono quindi ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di nuovi albi.

Da simili principi - ha concluso la Corte - discende l'illegittimità delle disposizioni della legge Regione Campania 18/2005. Tale pronuncia da molti può essere considerata una sconfitta, ma a mio personale parere non lo è o, almeno, non lo è fino in fondo. In quanto, la pronuncia della Corte Costituzionale ha permesso a tutto il movimento che oggi è qui riunito, avere una sorta di vademecum giuridico-amministrativo da seguire, affinché non solo la legge futura non sia considerata incostituzionale, ma abbia i crismi di una buona legge.





LA PROPOSTA DI LEGGE SCILIPOTI . A.C. 3761 DEL 05.10.2011



Dopo un primo momento di sbandamento, dovuto anche del prematuro decesso di Gianluigi Di Franco, decisi di ripartire proprio dalla sentenza di incostituzionalità innanzi detta.

Nel 2009 venni in contatto con il Senatore Carlo Sarro , dello schieramento di centrodestra, all'epoca al governo, che si mostrò molto interessato alla materia e decise di darci una mano. Assieme al collega Rolando Proietti Mancini riscrivemmo una bozza di legge nazionale che partendo dalla legge regionale campana, rielaborava la materia in chiave nazionale. La bozza fu depositata all'Ufficio Legislativo del Senato per i controlli giuridici e di merito necessari.

Successivamente la medesima bozza fu consegnata dal collega Rolando nelle mani dell'Onorevole D. Scilipoti, all'epoca sempre dello schieramento di centrodestra, che, bypassando i dovuti controlli preliminari, la depositò come Proposta di Legge. Ovviamente tale fatto non fu ben visto dal senatore Sarro che, comunque, ci assicurò il suo appoggio, in forma indiretta.



 PROPOSTA DI LEGGE 

 d'iniziativa del deputato SCILIPOTI 

 Disciplina della musicoterapia e istituzione della figura professionale del musicoterapista 

 Presentata l'11 ottobre 2010 



 Art. 1. 

 (Finalità). 

       1. La musicoterapia è un'attività psicopedagogica, un intervento socio-sanitario e un trattamento riabilitativo e terapeutico di pubblico interesse che ha come fine lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo, in modo da consentire una migliore integrazione sul piano interpersonale e una migliore qualità della vita. 
       2. La Repubblica promuove l'uso della musicoterapia quale attività di sostegno per garantire il benessere e lo sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità. 

 Art. 2. 

 (Definizioni). 

       1. Ai fini della presente legge si intende per: 

             a)  musicoterapia: l'uso della musica e dei suoi elementi, suono, ritmo, melodia e armonia, a opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo definito per facilitare e per promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilizzazione, l'espressione, l'organizzazione e altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi dell'individuo; 

             b)  musicoterapista: un soggetto esperto nella comunicazione espressivo-sonora nell'area preventivo-riabilitativa, in possesso di diploma di conservatorio o di adeguata formazione musicale, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psico-pedagogico e  medico-musicale e un congruo numero di ore di tirocinio presso strutture, pubbliche, private o convenzionate, della formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.  

 Art. 3. 

 (Profilo professionale del musicoterapista). 

       1. Il musicoterapista: 

           a)  è l'esperto nella comunicazione espressivo-sonora con funzione preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria. Egli possiede una preparazione musicale teorica e pratica, relazionale e artistica che si basa su una metodologia dinamica per l'applicazione di tecniche e di strategie collegate all'impiego del suono che facilitano la comunicazione e la relazione di ogni persona in musicoterapia; 

           b)  utilizza il linguaggio non verbale artistico, sonoro e musicale, l'improvvisazione corporea, vocale e strumentale e l'ascolto del linguaggio musicale, costruendo una dimensione artistico-espressiva che facilita il cambiamento e l'attivazione delle potenzialità del soggetto; 

           c)  effettua una valutazione musicoterapica e funzionale del soggetto e definisce il programma educativo o riabilitativo; 

           d)  ove necessario, limitatamente a determinati ambiti della funzione terapica, opera in riferimento alla diagnosi del medico e in collaborazione con le altre figure socio-sanitarie se previste. 

 Art. 4. 

 (Area funzionale del musicoterapista). 

       1. Il musicoterapista esercita la propria attività nell'ambito socio-sanitario e nell'area della riabilitazione socio-sanitaria e psico-pedagogica. 
       2. Il musicoterapista espleta una: 

           a)  funzione preventiva: disturbi di iperattività nell'età della scuola primaria;  comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o atteggiamenti disadattivi degli adolescenti; sedazione della donna in gravidanza; miglioramento della razionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati;  

           b)  funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave;   deficit  sensoriali negli ipovedenti, nei non vedenti e negli ipoacusici; disturbi relazionali, dello sviluppo e del linguaggio dell'infanzia; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto; coma lieve e   post  -coma; patologie psichiatriche dell'adulto; comunicazione non verbale mediata dal suono e dalla musica nei dipartimenti di salute mentale, nei centri e nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti e nei centri per il trattamento delle demenze negli anziani; 

           c)  funzione socio-sanitaria: attenuazione dell'ansia del paziente ospedalizzato; lenizione delle sofferenze dei malati terminali; gestione del potenziale disagio psicologico degli operatori socio-sanitari; supporto affettivo-relazionale ai ragazzi inseriti nelle case-famiglia. 

 Art. 5. 

 (Formazione di base). 

       1. La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che prevede almeno novecento ore di lezione e di laboratorio in un triennio e trecento ore di tirocinio da svolgere presso strutture, pubbliche, private o convenzionate, della formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia. 
       2. I corsi di musicoterapia sono organizzati da istituti di formazione, dalle università o dai dipartimenti equiparati all'università. Il titolo di musicoterapista equivale a diploma accademico di primo livello. 
       3. Per accedere al corso di formazione per musicoterapista, l'aspirante deve essere in possesso del diploma di scuola  secondaria di secondo grado e aver conseguito il diploma di conservatorio statale. È possibile l'accesso al corso di formazione a coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia, la laurea magistrale in psicologia o la laurea magistrale in scienze dell'educazione e della formazione, la laurea in materie umanistiche con tesi in ambito musicoterapico, musicale, psico-pedagogico o educativo, unitamente a una buona conoscenza della musica da accertare con apposito  
 test  preliminare al corso di formazione.  
       4. La formazione professionale del musicoterapista prevede l'acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità di:  

           a)  area medica: 

               1) conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate; 

               2) conoscenza del sistema nervoso centrale; elementi di clinica psichiatrica; 

           b)  area psicologica: 

               1) conoscenza dei concetti base della psicologia generale e dell'età evolutiva; 

               2) conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni e delle dinamiche di gruppo; 

               3) psicopatologie; 

           c)  area musicale: 

               1) capacità di esprimersi e di creare con la voce e con gli strumenti musicali, in forme convenzionali e non convenzionali; 

               2) capacità di improvvisazione; 

               3) conoscenze musicologiche e semiologiche della musica colta e popolare finalizzate alla capacità di decodifica dei fenomeni sonoro-musicali; 

           d)  area musicoterapica: 

               1) capacità di individuare i bisogni del paziente; 

               2) capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente; 

               3) capacità di formulare obiettivi circa il trattamento del paziente; 

               4) capacità di identificare le tecniche musicali più adatte alla specifica problematica di ogni paziente; 

               5) capacità di formulare osservazioni sul processo musicoterapeutico in corso e al suo termine per la quantificazione dei risultati ottenuti; 

               6) capacità di auto-osservazione delle componenti emotive implicate nella relazione sonora tra paziente e terapista. 

 Art. 6. 

 (Registro professionale dei musicoterapisti). 

       1. È istituito presso il Ministero della salute il registro professionale nazionale dei musicoterapisti, di seguito denominato «registro nazionale», articolato in registri professionali regionali costituiti presso ogni regione e provincia autonoma, nell'ambito dell'assessorato competente. 
       2. Possono iscriversi al registro nazionale coloro che hanno concluso con esito positivo il corso di formazione di base di cui all'articolo 5 e coloro che hanno i requisiti previsti dall'articolo 8. 
       3. Il musicoterapista iscritto al registro nazionale deve annualmente maturare un minimo di crediti formativi, stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla costituzione del medesimo registro. 

 Art. 7. 

 (Osservatorio nazionale di musicoterapia). 

       1. Il Ministro della salute istituisce, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio Nazionale di musicoterapia (ONM). 
       2. L'ONM svolge funzioni di studio, di monitoraggio e di indirizzo utili per l'attività dei musicoterapisti. 
       3. Dell'ONM fanno parte:  

           a)  un rappresentante del Ministro della salute con funzioni di coordinatore; 

           b)  un rappresentante del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

           c)  un rappresentante del Ministro per le pari opportunità; 

           d)  tre rappresentanti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

           e)  due musicoterapisti esperti nominati dal Ministro della salute. 

 Art. 8. 

 (Norma transitoria). 

       1. Possono iscriversi al registro nazionale ed esercitare la professione di musicoterapista coloro che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dimostrano, mediante idonee certificazione e documentazione, di essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti: 

           a)  di essere dipendente di una struttura pubblica, privata o convenzionata nella qualità di musicoterapista o di musicoterapeuta per un periodo minimo di cinque anni e per almeno novanta giorni lavorativi per ogni anno; 

           b)  di essere in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado o equipollente, di diploma di conservatorio musicale statale o di adeguata formazione musicale, di aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione in musicoterapia di almeno seicento ore documentate e di svolgere un'attività musicoterapica presso strutture pubbliche, private o convenzionate; 

           c)  di essere in possesso di laurea in medicina e chirurgia, in psicologia o in scienze dell'educazione e della formazione, ovvero di laurea in materie umanistiche con tesi in ambito musicoterapico, musicale, psico-pedagogico o educativo, di aver frequentato almeno per trecento ore seminari formativi in musicoterapia e di svolgere un'attività musicoterapica presso strutture pubbliche, private o convenzionate per almeno trecento ore;  

           d)  di svolgere attività scientifica con un minimo di cinque pubblicazioni, associata all'attività di musicoterapista o di musicoterapeuta per almeno trecento ore, presso strutture pubbliche, private o convenzionate e a un percorso formativo in musicoterapia di almeno seicento ore; 

           e)  di svolgere attività interistituzionali con università e con centri di formazione e ricerca riconosciuti a livello internazionale nel campo della musicoterapia, con almeno trecento ore di formazione in musicoterapia e trecento ore di attività in qualità di musicoterapista o di musicoterapeuta presso strutture pubbliche, private o convenzionate. 



DISEGNO DI LEGGE : NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA MUSICOTERAPIA (On. Sbrollini) C5143 del 19/04/2012


Ultima in ordine di tempo la proposta dell'On.Le Sbrollini che sembrerebbe partire principalmente dalla tutela dell'utenza, più che tendere al riconoscimento del MT e della disciplina della MT. Se tale legge prenderà alcuni elementi dalle proposte precedenti, potrà essere utile alla causa.




Articolo 1

Finalità Generali

  1. La Musicoterapia si configura come un'attività con valenza terapeutico riabilitativa di pubblico interesse e, come disciplina regolata dalla presente proposta di Legge, essa si pone come scopo di contribuire allo sviluppo e alla riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo, in modo da raggiungere una migliore integrazione sul piano interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita. .
    2. Lo Stato Italiano promuove l'applicazione della Musicoterapia quale elemento di sostegno per un pieno e sano benessere e sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità.

Articolo 2

Definizione della Musicoterapia e profilo professionale del Musicoterapista

1.La Musicoterapia è un processo definito di intervento che utilizza gli elementi sonoro-musicali per favorire il recupero o il miglioramento dello stato di salute e di benessere della persona. Durante tale processo viene offerta la possibilità di vivere esperienze musicali-relazionali, commisurate alla specifica patologia del paziente, e che investono contemporaneamente la dimensione sensoriale-corporea, spazio-temporale, elaborativo-mentale e comunicativo-relazionale.

2.Gli elementi costitutivi della Musicoterapia sono dati dalla presenza di una Teoria e un modello di riferimento, nonché di un Metodo preciso e sistematico. Viene data infatti priorità agli obiettivi terapeutici rispetto a quelli estetici, vengono utilizzate tecniche appropriate rispetto agli obiettivi proposti, viene attuata l'osservazione, l'analisi e l'elaborazione dei dati emersi all'interno della singola seduta così come dell'intero processo musicoterapico.

3.Il profilo professionale di Musicoterapista presuppone una preparazione teorico-pratica di tipo multidisciplinare caratterizzata dall'acquisizione di particolari competenze afferenti alle aree musicale, medica e psicologica., tale da metterlo in condizione di integrare la competenza musicale ad un modello interpretativo psicologico della relazione musicale che si viene a creare durante l'intervento ed una buona consapevolezza dei propri processi interpretativi per riconoscere e gestire in maniera appropriata le dinamiche interpersonali caratterizzanti una relazione di tipo terapeutico.

4.Il Musicoterapista agisce all'interno di una equipe multidisciplinare, nella quale fornisce un punto di osservazione della persona in un contesto non-verbale, valutandone le capacità espressive e comunicative, così come l' inserimento e la ricaduta del trattamento di musicoterapia nel programma generale riabilitativo/terapeutico proposto al paziente.

Articolo 3

Campi applicativi della Musicoterapia

1.La Musicoterapia mira a fare emergere e sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell'individuo in modo tale da migliorare la qualità della vita, sotto il profilo della comunicazione e dell'integrazione .

2. L' intervento di Musicoterapia si colloca nell' ambito :

  • preventivo,

  • riabilitativo

  • terapeutico


L'ambito preventivo riguarda un impiego della Musicoterapia con l'obiettivo di aiutare la persona a prevenire vari tipi di disagio, attraverso un percorso di crescita personale.

L'ambito riabilitativo si rivolge a pazienti affetti da varie patologie, con lo scopo di mantenere o migliorare la salute fisica e mentale. Concerne interventi destinati a persone che stanno compiendo un trattamento riabilitativo, condotto in massima parte da un'équipe interdisciplinare avente un obiettivo comunemente perseguito, attraverso un programma che comprende varie attività. Nella riabilitazione di pazienti che si collocano nell'area dell'età evolutiva, di norma svolge attività di "abilitazione", in quanto si tratta di sviluppare competenze più che di recuperarle.

All'interno dell'ambito terapeutico, la musicoterapia affianca le attività terapeutiche al fine di aiutare il paziente a trovare nel Musicoterapista una persona in grado di restituirgli un'immagine di sé nella quale vengono messe in evidenza ed usate le parti sane per raggiungere uno stato di benessere compatibile con il quadro clinico.

Articolo 4

La formazione di base del Musicoterapista



1.La Formazione in Musicoterapia si articola in un percorso formativo triennale post-secondario superiore non inferiore alle 1200 ore così suddivise:

  1. minimo di 900 ore di lezione teorica e laboratori pratico-esperienziali suddivise in Area Musicale, Area Musicoterapica, Area Psicologica e Area Medica;

  2. almeno 300 ore di tirocinio presso strutture socio-sanitarie pubbliche o private;

  3. C. almeno 60 ore di supervisione clinico – formativa come parte integrante del tirocinio formativo.

2.E' compito della " Commissione Tecnica Ministeriale", istituita dalla presente legge, stabilire le sedi e gli organismi idonei ad ospitare e organizzare i Corsi di Formazione in Musicoterapia.

3.Il titolo di Musicoterapista equivale a Diploma Accademico di primo livello.

4. Per accedere ai Corsi di Formazione in Musicoterapia, gli studenti devono essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrata da una ottima conoscenza del linguaggio musicale.

5. E' previsto un colloquio attitudinale volto a valutare una adeguata struttura di personalità, le motivazioni e il livello di conoscenza musicale. Il possesso di qualsiasi altro titolo di studio sarà considerato valido solo se unito al Diploma di Scuola secondaria.


Articolo 5

La Commissione tecnica paritetica Ministeri-Regioni

1. E' costituita con decreto del Ministro della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una Commissione Tecnica Paritetica Ministeri – Regioni composta da:

  1. un rappresentante del Ministero della Salute con funzioni di coordinatore;

  2. un rappresentante del Ministero dell'Istruzione;

  3. un rappresentante del Ministero per le Pari Opportunità;

  4. tre rappresentanti nominati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni ed autonomie locali;

2. Tale Commissione ha le funzioni di

  1. monitoraggio della coerenza tra percorsi formative e sviluppi della professione e Indirizzo nei confronti delle agenzie formative;

  2. monitoraggio della applicazione della musicoterapia sul territorio nazionale;

  3. monitoraggio degli sviluppi nella ricerca in musicoterapia;

  4. monitoraggio dei risultati relativi alla funzione di controllo svolto dal Ministero nei confronti delle Associazioni professionali accreditate.

  1. La Commissione ha durata quinquennale ed i suoi componenti possono essere riconfermati.



Proposta di Mtdem


aggiungere

 

n 3 rappresentanti della categoria cosi' suddivisi:-


n.1 musicoterapista di una Associazione di Musicoterapia operativa da almeno 5 anni

n.1 musicoterapista operativo in centri psico medico pedagogici pubblici ,  privati  o privati convenzionati  , in servizio nel settore da almeno 5 anni

n.1 musicoterapista della libera professione operativo da almeno 5 anni



Tali rappresentanti della categoria sono scelti Dai Ministeri della Conferenza permanente Stato Regioni ed autonomie locali  entro 12 mesi ,  sulla base di un bando da istituire entro 6 mesi dalla approvazione della presente proposta di legge e da pubblicare sui siti ufficiali delle Regioni .

Articolo 7

Norma transitoria

  1. E' compito della Commissione, di cui all'articolo precedente, integrata un esperto di chiara fama indicato dal Ministro della Salute, riconoscere il titolo di musicoterapista a coloro che abbiano svolto documentata e certificata attività propria di tale profilo professionale in regime di dipendenza o libero professionale presso strutture pubbliche o private da almeno tre anni dell'entrata in vigore della presente legge.

  2. La presente legge non comporta ulteriori oneri di spesa per la finanza pubblica.


COSA OCCORRE PERCHE' LA MUSICOTERAPIA ED IL MUSICOTERAPISTA ABBIANO UNA RICONOSCIBILITA'?

La legge è l'unico strumento utile affinché, in via definitiva, una figura professionale ed una disciplina siano riconosciute a livello nazionale e offrano all'operatore ed al cittadino utente, che sia un soggetto privato o pubblico o che sia un soggetto giuridico o soggetto fisico, una garanzia e una tutela.


QUALI DEVONO ESSERE I PUNTI DI FORZA IMPRESCINDIBILI DI UNA LEGGE CHE RISCONOSCA LA DISCIPLINA DELLA MT E LA FIGURA DEL MT?


La norma di riconoscimento della figura del Musicoterapista mira a definire il percorso formativa del Musicoterapista, l'evoluzione della sua preparazione nel tempo, la costituzione di un Albo professionale, tutto sotto il chiaro, trasparente e fermo controllo del Ministero della Salute e con la piena partecipazione delle Regioni e Province autonome.

Si individua il titolo di studio necessario, il tempo di studio e le competenze utili a fornire, con le debite garanzie di aggiornamento nel tempo, al paziente e all'utente   ogni migliore tutela della propria salute.

Finora tutte le leggi e proposte di legge sulla MT sono stati passi importanti verso la definizione della questione. La legge regionale della Campania ( 18/2005), il disegno di legge Scilipoti ( AC 3761 del 05.10.2011 ), il disegno di legge Sbrollini ( AC 5143 del 19/04/2012) sono storia che ci hanno fatto comprendere come esiste effervescenza nel settore e come, anche il livello politico si stia sensibilizzando verso la questione. Se dunque questo è vero, quali sono i punti di forza che una legge deve necessariamente avere, affinché sia utile allo scopo e salvaguardi la MT, in quanto disciplina, il MT in quanto lavoratore professionista specializzato ed il cittadino, prima di tutto, in quanto fruitore di un servizio utile?


1) necessità di riconoscere la MT come disciplina di "pubblico interesse", in quanto migliora la qualità della vita del cittadino

2) definizione chiara della disciplina della MT con le relative aree di intervento (prevenzione, riabilitazione e socio-sanitaria)

3) definizione chiara del MT e sua formazione di base

4) necessità di un Albo dei MT ove, in forma trasparente gli enti pubblici ed i soggetti provati possano attingere con la garanzia dello Stato

5) definizione di una norma transitoria che tenga conto di tutti quelli che finora hanno dato alla MT provenendo da percorsi diversi ì, ma con lo stesso fine. Affinchè nessuno sia escluso.



COSA DUNQUE FARE IN QUESTO MOMENTO?


a)Fare fronte comune superando gli sbarramenti di ciascuno, per un fine superiore

b) condividere un percorso comune di sensibilizzazione dei soggetti politici interessati alla MT

c) essere flessibili nel confronto interno verso una unica proposta di legge che abbia la maggior base comune dei MT

d) magari costituirsi in un comitato con il solo fine di studiare una legge condividendo il percorso con tutti i MT

e) essere coscienti che in questo scorcio di legislatura è improbabile che una proposta di legge possa trovare compimento, ma iniziare adesso vuole dire partire fortemente avvantaggiati nella prossima legislatura

f) lavorare "sempre" assieme dimostrando ai politici che siamo un fronte comune e che, pur nella diversità di ciascuno di noi, l'unica cosa che ci interessa è la MT. Che le nostre differenze non sono un limite. Ma una ricchezza dalla quale partire.



Il compito della politica è quello di intercettare il bisogno del cittadino e tradurlo in atti normativi di interesse generale che possano migliorare la qualità della  vita e del Paese nel suo complesso. Si ritiene che la legge faccia tutto questo, in quanto guarda ad una situazione di fatto esistente sul territorio nazionale, nella quale oggettivamente migliaia di lavoratori già da anni si spendono nel campo sanitario per dare ai pazienti un elemento in più di cura e di aiuto in un momento in cui il cittadino è più vulnerabile. Proprio perché nella fase attuale i Musicoterapisti in Italia sono già alcune migliaia e si sente la necessità di regolare  le modalità di accesso per il futuro, ma anche di mettere a sistema la situazione al momento, la proposta di legge prevede anche un articolato transitorio nel quale, previe le adeguate verifiche a seguito di norme regolamentari emanate dal Ministero della Salute in concorso con le Regioni e le Province autonome, si riconoscano le professionalità già acquisite.

Con l'approvazione di una proposta di legge si apre, nel campo delle competenze musicali e sanitarie, una nuova fase di sviluppo e di crescita della ricerca che segna un importante passaggio verso l'integrazione europea  volta alla tutela del cittadino.





















Nel pomeriggio si sono alternati gli interventi dei colleghi:-

Cinzia Dellla Lunga (analisi delle nuove professioni ed in particolare di quelle sanitarie)

Maria Broccardi ( una riflessione sulla pratica della musicoterapia )

Stefania Fusco e Iolanda Santaniello ( musicoterapia e postcoma)

Mauro Pedone (musicoterapia e campane tibetane)

Luciano Mammana (lo stato dell'arte nella musicoterapia)

Laura Gamba ( il musicoterapista nel sistema sanitario nazionale)



Sara' nostra cura nell'ambito delle possibilita' e compatibilita' fare il possibile per la divulgazione di tutto il materiale presentato.








Roma li , 22-5-2012 Lo staff di MtDem