Nn. 3270, 1329 e 1464-A
Relazione orale
Relatore Fioroni
TESTO PROPOSTO DALLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
Comunicato alla Presidenza l'8 novembre 2012
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di professioni non organizzate
in ordini o collegi (n. 3270)
approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2012, in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati FRONER, NACCARATO, NARDUCCI, ROSSA, LULLI,
BRANDOLINI, FIANO, GARAVINI, GHIZZONI, GNECCHI, GRAZIANO,
MARCHIONI, MARTELLA, MIGLIOLI, MOTTA, NANNICINI, RUBINATO,
SBROLLINI, SCHIRRU, TIDEI, VICO e ZUNINO (1934); Anna Teresa
FORMISANO (2077); BUTTIGLIONE, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO
SANTOLINI, CATONE, COMPAGNON, OCCHIUTO, RIA, RUGGERI e
VOLONTE` (3131); DELLA VEDOVA e CAZZOLA (3488); QUARTIANI,
BRANDOLINI, DI STANISLAO, GNECCHI, LAGANA` FORTUGNO
e SCHIRRU (3917)
(V. Stampati Camera nn. 1934, 2077, 3131, 3488 e 3917)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 aprile 2012
TIPOGRAFIA DEL SENATO (330)
Senato della Repubblica X V I LEGISLATURA
CON ANNESSI TESTI DEI
DISEGNI DI LEGGE
Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega
al Governo in materia di gestione previdenziale
delle medesime professioni (n. 1329)
d'iniziativa dei senatori GAMBA, GALLONE, SAlA e TOTARO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2009
Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega
al Governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale
dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate (n. 1464)
d'iniziativa dei senatori FIORONI, SANGALLI, PROCACCI,
BUBBICO e GRANAIOLA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2009
dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 3270
Atti parlamentari – 2 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Atti parlamentari – 3 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
I N D I C E
Pareri:
– della 1ª Commissione permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4
– della 2ª Commissione permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5
– della 5ª Commissione permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6
Disegni di legge:
– n. 3270, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo
proposto dalla Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7
– n. 1329, d'iniziativa dei senatori Gamba ed altri . . . . . » 16
– n. 1464, d'iniziativa dei senatori Fioroni ed altri . . . . . » 20
Atti parlamentari – 4 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Vizzini)
23 ottobre 2012
La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3270 e gli emendamenti
ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.
Atti parlamentari – 5 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Chiurazzi)
10 luglio 2012
La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3270, per quanto
di propria competenza, esprime parere non ostativo.
Atti parlamentari – 6 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
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PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Mazzaracchio)
18 ottobre 2012
La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3270 ed i relativi
emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
sul testo.
In merito agli emendamenti, la Commissione esprime un parere contrario,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 2.6,
4.3 (testo 2) e 10.0.1. Sugli emendamenti 2.3, 2.0.1 e 3.2 il parere e` di
semplice contrarieta`.
Sui restanti emendamenti il parere e` non ostativo.
Atti parlamentari – 7 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE
Approvato dalla Camera dei deputati Testo proposto dalla Commissione
—— ——
Art. 1. Art. 1.
(Oggetto e definizioni) (Oggetto e definizioni)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione
e nel rispetto dei princı`pi dell'Unione
europea in materia di concorrenza e
di liberta` di circolazione, disciplina le professioni
non organizzate in ordini o collegi.
1. Identico.
2. Ai fini della presente legge, per «professione
non organizzata in ordini o collegi»,
di seguito denominata «professione», si intende
l'attivita` economica, anche organizzata,
volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o
comunque con il concorso di questo, con
esclusione delle attivita` riservate per legge a
soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo
2229 del codice civile, e delle attivita`
e dei mestieri artigianali, commerciali e
di pubblico esercizio disciplinati da specifiche
normative.
2. Ai fini della presente legge, per «professione
non organizzata in ordini o collegi»,
di seguito denominata «professione», si intende
l'attivita` economica, anche organizzata,
volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o
comunque con il concorso di questo, con
esclusione delle attivita` riservate per legge a
soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo
2229 del codice civile, delle professioni
sanitarie regolamentate e delle attivita`
e dei mestieri artigianali, commerciali e
di pubblico esercizio disciplinati da specifiche
normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni
di cui al comma 2 contraddistingue la sua
attivita`, in ogni documento e rapporto
scritto con il cliente, con le seguenti parole:
«professione non organizzata in ordini o
collegi». L'inadempimento rientra tra le
pratiche commerciali scorrette tra professionisti
e consumatori, di cui al titolo III
della parte II del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, ed e` sanzionato ai sensi del medesimo
codice.
3. L'esercizio della professione e` libero e
fondato sull'autonomia, sulle competenze e
4. Identico.
Atti parlamentari – 8 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
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sull'indipendenza di giudizio intellettuale e
tecnica, nel rispetto dei princı`pi di buona fede,
dell'affidamento del pubblico e della
clientela, della correttezza, dell'ampliamento
e della specializzazione dell'offerta dei servizi,
della responsabilita` del professionista.
4. La professione e` esercitata in forma individuale,
in forma associata, societaria,
cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Nell'ipotesi di lavoro dipendente, i
contratti di lavoro collettivi e individuali
contengono apposite garanzie per assicurare
l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del
professionista, nonche´ l'assenza di conflitti di
interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a
tempo parziale.
5. Identico.
Art. 2. Art. 2.
(Associazioni professionali) (Associazioni professionali)
1. Coloro che esercitano la professione di
cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire
associazioni a carattere professionale
di natura privatistica, fondate su base volontaria,
senza alcun vincolo di rappresentanza
esclusiva, con il fine di valorizzare
le competenze degli associati, diffondere
tra essi il rispetto di regole
deontologiche, agevolando la scelta e la tutela
degli utenti nel rispetto delle regole sulla
concorrenza.
1. Coloro che esercitano la professione di
cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire
associazioni a carattere professionale
di natura privatistica, fondate su base volontaria,
senza alcun vincolo di rappresentanza
esclusiva, con il fine di valorizzare
le competenze degli associati e garantire
il rispetto delle regole deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela degli utenti
nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle
associazioni professionali garantiscono la
trasparenza delle attivita` e degli assetti associativi,
la dialettica democratica tra gli associati,
l'osservanza dei princı`pi deontologici,
nonche´ una struttura organizzativa e tecnicoscientifica
adeguata all'effettivo raggiungimento
delle finalita` dell'associazione.
2. Identico.
3. Le associazioni professionali promuovono,
anche attraverso specifiche iniziative,
la formazione permanente dei propri iscritti,
adottano un codice di condotta ai sensi del-
3. Identico.
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Atti parlamentari – 9 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
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l'articolo 27-bis del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, vigilano sulla condotta professionale
degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari
da irrogare agli associati per le
violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di
garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione
di uno sportello di riferimento per il
cittadino consumatore, presso il quale i
committenti delle prestazioni professionali
possano rivolgersi in caso di contenzioso con
i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo
27-ter del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
nonche´ ottenere informazioni relative all'attivita`
professionale in generale e agli
standard qualitativi da esse richiesti agli
iscritti.
4. Identico.
5. Alle associazioni sono vietati l'adozione
e l'uso di denominazioni professionali relative
a professioni organizzate in ordini o collegi.
5. Identico.
6. Ai professionisti di cui all'articolo 1,
comma 2, anche se iscritti alle associazioni di
cui al presente articolo, non e` consentito l'esercizio
delle attivita` professionali riservate
dalla legge a specifiche categorie di soggetti,
salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei
requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al
relativo albo professionale.
6. Identico.
7. L'elenco delle associazioni professionali
di cui al presente articolo e delle forme aggregative
di cui all'articolo 3 che dichiarano,
con assunzione di responsabilita` dei rispettivi
rappresentanti legali, di essere in possesso dei
requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto
applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli
5, 6 e 7 e` pubblicato dal Ministero dello
sviluppo economico nel proprio sito internet,
unitamente agli elementi concernenti le notizie
comunicate al medesimo Ministero ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente
legge.
7. Identico.
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Atti parlamentari – 10 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
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Art. 3. Art. 3.
(Forme aggregative delle associazioni) (Forme aggregative delle associazioni)
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo
2, mantenendo la propria autonomia,
possono riunirsi in forme aggregative
da esse costituite come associazioni di natura
privatistica.
Identico
2. Le forme aggregative rappresentano le
associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza
e imparzialita`.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di
promozione e qualificazione delle attivita`
professionali che rappresentano, nonche´ di
divulgazione delle informazioni e delle conoscenze
ad esse connesse e di rappresentanza
delle istanze comuni nelle sedi
politiche e istituzionali. Su mandato delle
singole associazioni, esse possono controllare
l'operato delle medesime associazioni, ai fini
della verifica del rispetto e della congruita`
degli standard professionali e qualitativi
dell'esercizio dell'attivita` e dei codici di
condotta definiti dalle stesse associazioni.
Art. 4. Art. 4.
(Pubblicita` delle associazioni professionali) (Pubblicita` delle associazioni professionali)
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo
2 e le forme aggregative delle associazioni
di cui all'articolo 3 pubblicano nel
proprio sito web gli elementi informativi che
presentano utilita` per il consumatore, secondo
criteri di trasparenza, correttezza, veridicita`.
Nei casi in cui autorizzano i propri associati
ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione
quale marchio o attestato di
qualita` e di qualificazione professionale dei
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e
8 della presente legge, osservano anche le
prescrizioni di cui all'articolo 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
1. Identico.
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Atti parlamentari – 11 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
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2. Il rappresentante legale dell'associazione
professionale o della forma aggregativa garantisce
la correttezza delle informazioni
fornite nel sito web.
2. Identico.
3. Le singole associazioni professionali
possono promuovere la costituzione di comitati
di indirizzo e sorveglianza sui criteri
di valutazione e rilascio dei sistemi di
qualificazione e competenza professionali.
Ai suddetti comitati partecipano, previo
accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori,
degli imprenditori e dei consumatori
maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione
e il funzionamento dei comitati
sono posti a carico delle associazioni rappresentate
nei comitati stessi.
Art. 5. Art. 5.
(Contenuti degli elementi informativi) (Contenuti degli elementi informativi)
1. Le associazioni professionali assicurano,
per le finalita` e con le modalita` di cui all'articolo
4, comma 1, la piena conoscibilita`
dei seguenti elementi:
Identico
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attivita`
professionali cui l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi
e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) eventuali requisiti per la partecipazione
all'associazione, con particolare riferimento
ai titoli di studio relativi alle attivita`
professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale
obbligo degli appartenenti di
procedere all'aggiornamento professionale
costante e alla predisposizione di strumenti
idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di
tale obbligo e all'indicazione della quota da
versarsi per il conseguimento degli scopi
statutari;
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Atti parlamentari – 12 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
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f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1,
secondo periodo, l'obbligo di garantire la
conoscibilita` e` esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione
di sanzioni graduate in relazione alle violazioni
poste in essere e l'organo preposto all'adozione
dei provvedimenti disciplinari
dotato della necessaria autonomia;
b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell'associazione sul territorio
nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnicoscientifica
dedicata alla formazione permanente
degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l'eventuale possesso di un sistema
certificato di qualita` dell'associazione conforme
alla norma UNI EN ISO 9001 per il
settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli
utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le
modalita` di accesso allo sportello di cui all'articolo
2, comma 4.
Art. 6. Art. 6.
(Autoregolamentazione volontaria) (Autoregolamentazione volontaria)
1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione
volontaria e la qualificazione
dell'attivita` dei soggetti che esercitano le
professioni di cui all'articolo 1, anche indipendentemente
dall'adesione degli stessi ad
una delle associazioni di cui all'articolo 2.
Identico
2. La qualificazione della prestazione professionale
si basa sulla conformita` della medesima
a norme tecniche UNI ISO, UNI EN
ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate
«normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base
delle linee guida CEN 14 del 2010.
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Atti parlamentari – 13 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
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3. I requisiti, le competenze, le modalita` di
esercizio dell'attivita` e le modalita` di comunicazione
verso l'utente individuate dalla
normativa tecnica UNI costituiscono princı`pi
e criteri generali che disciplinano l'esercizio
autoregolamentato della singola attivita` professionale
e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico
promuove l'informazione nei confronti dei
professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta
adozione, da parte dei competenti
organismi, di una norma tecnica UNI relativa
alle attivita` professionali di cui all'articolo 1.
Art. 7. Art. 7.
(Sistema di attestazione) (Sistema di attestazione)
1. Al fine di tutelare i consumatori e di
garantire la trasparenza del mercato dei servizi
professionali, le associazioni professionali
possono rilasciare ai propri iscritti, previe
le necessarie verifiche, sotto la responsabilita`
del proprio rappresentante legale, un'attestazione
relativa:
Identico
a) alla regolare iscrizione del professionista
all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione
all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione
professionale che gli iscritti sono tenuti
a rispettare nell'esercizio dell'attivita`
professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione
all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello
di cui all'articolo 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza
assicurativa per la responsabilita` professionale
stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del
professionista iscritto di una certificazione,
rilasciata da un organismo accreditato, relativa
alla conformita` alla norma tecnica UNI.
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Atti parlamentari – 14 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non
rappresentano requisito necessario per l'esercizio
dell'attivita` professionale.
Art. 8. Art. 8.
(Validita` dell'attestazione) (Validita` dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui all'articolo 7,
comma 1, ha validita` pari al periodo per il
quale il professionista risulta iscritto all'associazione
professionale che la rilascia ed
e` rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione
stessa per un corrispondente periodo. La
scadenza dell'attestazione e` specificata nell'attestazione
stessa.
Identico
2. Il professionista iscritto all'associazione
professionale e che ne utilizza l'attestazione
ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio
numero di iscrizione all'associazione.
Art. 9. Art. 9.
(Certificazione di conformita` a norme
tecniche UNI)
(Certificazione di conformita` a norme
tecniche UNI)
1. Le associazioni professionali di cui all'articolo
2 e le forme aggregative di cui all'articolo
3 collaborano all'elaborazione della
normativa tecnica UNI relativa alle singole
attivita` professionali, attraverso la partecipazione
ai lavori degli specifici organi tecnici o
inviando all'ente di normazione i propri
contributi nella fase dell'inchiesta pubblica,
al fine di garantire la massima consensualita`,
democraticita` e trasparenza. Le medesime
associazioni possono promuovere la costituzione
di organismi di certificazione della
conformita` per i settori di competenza, nel
rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita`
e professionalita` previsti per tali organismi
dalla normativa vigente e garantiti
dall'accreditamento di cui al comma 2.
Identico
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Atti parlamentari – 15 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
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2. Gli organismi di certificazione accreditati
dall'organismo unico nazionale di
accreditamento ai sensi del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare,
su richiesta del singolo professionista
anche non iscritto ad alcuna associazione, il
certificato di conformita` alla norma tecnica
UNI definita per la singola professione.
Art. 10. Art. 10.
(Vigilanza e sanzioni) (Vigilanza e sanzioni)
1. Il Ministero dello sviluppo economico
svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione
delle disposizioni della presente
legge.
Identico
2. La pubblicazione di informazioni non
veritiere nel sito web dell'associazione o il
rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7,
comma 1, contenente informazioni non veritiere,
sono sanzionabili ai sensi dell'articolo
27 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
Art. 11. Art. 11.
(Clausola di neutralita` finanziaria) (Clausola di neutralita` finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma
7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico
provvede agli adempimenti ivi previsti
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Identico
(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)
(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
Atti parlamentari – 16 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE N. 1329
D'iniziativa dei senatori Gamba ed altri
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. In attuazione dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione e nel rispetto dei
princı`pi di concorrenza e liberta` di circolazione,
le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le professioni per cui non
sia espressamente prevista la riserva a favore
delle professioni intellettuali di cui all'articolo
2229 del codice civile, con esclusione
delle attivita` e dei mestieri artigianali, commerciali
e di pubblico esercizio disciplinati
da specifiche normative.
2. Per professioni si intendono le attivita`
economiche, anche organizzate, volte alla
prestazione di servizi o di opere a favore di
terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque
con il concorso di questo, sulla
base dei princı`pi deontologici e delle tecniche
proprie dell'attivita` professionale stessa.
Art. 2.
(Esercizio della professione)
1. L'esercizio della professione e` libero e
fondato sull'autonomia, le competenze e sull'indipendenza
di giudizio intellettuale e tecnica.
2. La professione e` esercitata in forma individuale
ed in forma associata o societaria,
o anche nella forma del lavoro dipendente.
In questo ultimo caso la legge predispone apposite
garanzie per assicurare l'autonomia e
l'indipendenza di giudizio, nonche´ l'assenza
di conflitti di interesse anche in caso di lavoro
a tempo parziale.
Art. 3.
(Riconoscimento
delle professioni non regolamentate)
1. Su proposta del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), con
uno o piu` decreti il Ministro della giustizia,
d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e
di concerto con i Ministri competenti per
materia, riconosce le professioni di cui all'articolo
1 che abbiano connotazione tipica di
interesse diffuso, risultante da uno specifico
fondamento teorico-pratico, dalla diffusione
nel mercato nazionale e dalla rilevanza economica
e sociale.
2. Il riconoscimento deve essere analiticamente
motivato e recare puntuale indicazione
delle ragioni e degli interessi la cui valutazione
ha inciso sulla decisione e, sentite le
forme aggregative di associazioni di cui all'articolo
7, stabilire i requisiti necessari
per l'esercizio della professione.
3. Il riconoscimento non costituisce motivo
di riserva della professione.
4. Il riconoscimento delle professioni avviene
anche attraverso le modalita` previste
dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.
Art. 4.
(Associazioni professionali)
1. La legge garantisce la liberta` di costituzione
di associazioni professionali, di seguito
denominate «Associazioni», di natura privatistica,
fondate su base volontaria, senza vincolo
di esclusiva e nel rispetto della libera
concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle
Associazioni devono garantire la trasparenza
Atti parlamentari – 17 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
delle attivita` e degli assetti associativi, la
dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza
dei princı`pi deontologici.
3. Le Associazioni garantiscono la formazione
permanente e adottano un codice deontologico,
vigilano sul comportamento degli
associati e definiscono le sanzioni disciplinari
da irrogare agli associati per le violazioni
del medesimo codice. A questi fini ciascuna
associazione e` tenuta ad attivare uno
sportello di riferimento per il cittadino consumatore,
presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possano rivolgersi
in caso di contenzioso con i singoli professionisti.
Art. 5.
(Riconoscimento delle associazioni)
1. Al fine del riconoscimento delle Associazioni
costituiscono requisiti necessari:
a) l'avvenuta costituzione, per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata o per
scrittura privata registrata presso l'ufficio del
registro, o comunque attestata attraverso altra
idonea documentazione ufficiale, da almeno
quattro anni;
b) l'adozione di uno statuto che sancisca
un ordinamento a base democratica,
senza scopo di lucro, la rappresentativita`
elettiva delle cariche interne e l'assenza di
situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilita`,
la trasparenza degli assetti organizzativi
e l'attivita` dei relativi organi, l'esistenza
di una struttura organizzativa e tecnico-
scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento
delle finalita` dell'associazione;
c) la tenuta di un elenco degli iscritti,
aggiornato annualmente con l'indicazione
delle quote versate direttamente alla associazione
per gli scopi statutari;
d) la chiara individuazione di elementi
di deontologia;
e) la precisa identificazione delle attivita`
professionali che caratterizzano la professione
cui l'associazione si riferisce e dei
titoli di studio e delle esperienze formative
necessari;
f) la previsione dell'obbligo della formazione
permanente;
g) l'ampia diffusione sul territorio nazionale,
che si estenda su almeno dieci regioni;
h) l'assenza di condanne penali, passate
in giudicato, in capo ai legali rappresentanti,
per reati commessi in relazione ad attivita`
professionali o riferibili all'associazione medesima.
2. Le Associazioni in possesso dei requisiti
di cui al comma 1 sono riconosciute, sentito
il CNEL e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per le
politiche comunitarie e con il Ministro competente
per materia o settore prevalente di attivita`.
3. Nel caso in cui alle Associazioni richiedenti
il riconoscimento non corrisponda alcuna
professione gia` riconosciuta secondo
le modalita` di cui al comma 1 dell'articolo
3, la richiesta di riconoscimento costituisce
anche richiesta di riconoscimento della professione
di riferimento.
4. Al fine di evitare la parziale sovrapposizione
tra le attivita` rappresentate dalle Associazioni
richiedenti e l'eccessiva frammentazione
delle professioni, il decreto di cui al
comma 2 indica le connotazioni tipiche che
costituiscono l'ambito professionale oggetto
della rappresentanza ed effettua il riconoscimento
della professione stessa.
5. Le Associazioni richiedenti, al fine di
completare il riconoscimento, entro sei mesi
devono adeguare i propri statuti alle disposizioni
del decreto relative alle connotazioni
della professione riconosciuta dal decreto
stesso.
6. Ogni due anni il Ministro della giustizia,
con decreto adottato secondo le modalita`
Atti parlamentari – 18 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
di cui al comma 2, procede alla ricognizione
delle professioni per favorire l'aggiornamento
di quelle esistenti, promuovere il riconoscimento
di nuove, o per procedere ad
eventuali accorpamenti.
7. Alle Associazioni e` vietata l'adozione e
l'uso di denominazioni professionali relative
a professioni organizzate in ordini o collegi.
Art. 6.
(Articolazione territoriale delle Associazioni)
1. Le regioni, sentite le Associazioni o le
aggregazioni di Associazioni riconosciute e
presenti a livello regionale, definiscono le
modalita` di organizzazione territoriale delle
Associazioni riconosciute. In relazione alle
specifiche peculiarita` del loro territorio,
esse possono stabilire, per le attivita` professionali,
requisiti aggiuntivi rispetto a quelli
indicati dai decreti previsti dall'articolo 5.
2. Le regioni definiscono i percorsi formativi
necessari al conseguimento dei requisiti
di cui al comma 1 e all'aggiornamento delle
competenze gia` acquisite dagli associati.
Art. 7.
(Forme aggregative delle Associazioni)
1. Le Associazioni possono costituire
forme aggregative, di natura privata, composte
da almeno dieci Associazioni, rispetto
alle quali esse costituiscono comunque soggetti
autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano le
Associazioni aderenti ed agiscono in piena
indipendenza ed imparzialita`. Alle forme aggregative
possono partecipare anche le associazioni
dei consumatori riconosciute ai sensi
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206.
3. Le forme aggregative hanno funzione di
promozione e qualificazione delle attivita`
professionali che rappresentano, nonche´ di
divulgazione delle informazioni e delle conoscenze
ad esse connesse e di rappresentanza
delle istanze comuni nelle sedi politiche ed
istituzionali. Esse controllano l'operato delle
singole Associazioni rappresentate, ai fini
della verifica del rispetto e della congruita`
degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio
dell'attivita` e dei codici deontologici
definiti dalle stesse Associazioni.
4. Qualora siano riscontrate gravi inadempienze
o irregolarita` nell'esercizio delle funzioni
proprie delle Associazioni, le forme aggregative
possono provvedere con un richiamo
e, in caso di persistenza di dette inadempienze
o irregolarita` da parte di un'associazione,
con la sua espulsione.
Art. 8.
(Registro delle Associazioni)
1. Presso il Ministero della giustizia e` istituito
il registro delle associazioni professionali,
di seguito denominato «Registro». Il
Registro e` pubblico e il Ministro della giustizia
definisce, con proprio decreto, le forme e
modalita` della sua consultazione da parte degli
interessati.
2. Con il decreto di riconoscimento di cui
all'articolo 5 le Associazioni sono automaticamente
iscritte al Registro.
3. Le aggregazioni delle Associazioni possono
chiedere l'iscrizione al Registro di cui
al presente articolo.
Art. 9.
(Attestato di competenza)
1. Al fine di garantire la tutela del cittadino
consumatore, e` istituito l'attestato di
competenza, in conformita` alla direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, con il quale
si attesta il possesso dei prescritti requisiti
professionali, l'esercizio abituale della proAtti
parlamentari – 19 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
fessione, il costante aggiornamento, nonche´
un comportamento conforme alle norme del
corretto svolgimento della professione stessa.
2. Tale attestato puo` essere rilasciato sia
dalla singola Associazione che dalle forme
aggregative delle Associazioni e dagli organismi
di certificazione delle persone accreditate
dal Sistema nazionale per l'accreditamento
degli organismi di certificazione e
ispezione (SINCERT).
3. Le Associazioni definiscono i requisiti
che gli iscritti devono possedere ai fini del
rilascio dell'attestato di competenza di cui
al comma 1, tra i quali rientrano, in particolare:
a) l'individuazione di livelli di qualificazione
professionale, dimostrabili tramite il
conseguimento di titoli di studio o di specifici
percorsi formativi;
b) la definizione dell'oggetto della professione
e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi
da rispettare nell'esercizio della professione.
4. Per evitare che i procedimenti che portano
al rilascio dell'attestato di competenza
siano condizionati da conflitti di interesse e
al fine di ottenere la validita` degli stessi anche
nei Paesi membri dell'Unione europea, i
soggetti abilitati al rilascio devono essere accreditati
presso il SINCERT.
5. L'attestato di competenza, che ha validita`
triennale, non e` requisito vincolante
per l'esercizio delle professioni di cui alla
presente legge ed e` rilasciato a tutti gli
iscritti alle Associazioni che ne fanno richiesta
e che dimostrano di essere in possesso
dei requisiti di cui ai commi 3 e 6.
6. Gli associati, ai fini del rilascio dell'attestato
di competenza, devono altresı` essere
in possesso della polizza assicurativa per la
responsabilita` professionale.
7. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione
comporta la perdita della validita`
dell'attestato stesso.
8. L'iscritto all'Associazione ha l'obbligo
di informare l'utenza, qualora richiesto, del
proprio numero di iscrizione all'Associazione
e degli estremi dell'iscrizione dell'Associazione
stessa nel Registro.
Art. 10.
(Norme previdenziali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo e` delegato
ad adottare uno o piu` decreti legislativi
al fine di istituire specifiche forme per
la gestione previdenziale delle professioni
oggetto della presente legge, scorporandola
dalla gestione separata presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nel rispetto dei seguenti princı`
pi e criteri direttivi:
a) prevedere la possibilita` di confluire
nelle casse di previdenza delle professioni
di cui all'articolo 2229 del codice civile corrispondenti
per materia e contenuti professionali;
b) prevedere la possibilita`, in alternativa
a quanto previsto dalla lettera a), di istituire
di una o piu` casse previdenziali autonome,
destinate alle professioni oggetto della presente
legge.
Art. 11.
(Vigilanza sull'attivita` delle Associazioni)
1. Il Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico,
vigila sull'operato delle Associazioni al fine
di verificare il rispetto e il mantenimento
dei requisiti di cui alla presente legge e ne
dispone la cancellazione dal Registro in
caso di violazione delle relative disposizioni.
Atti parlamentari – 20 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE N. 1464
D'iniziativa dei senatori Fioroni ed altri
Art. 1.
(Oggetto e princı`pi)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo
117, comma 3, della Costituzione e nel
rispetto dei princı`pi comunitari di concorrenza
e liberta` di circolazione, disciplina le
professioni, che non sono ricomprese nelle
professioni intellettuali di cui all'articolo
2229 del codice civile, con esclusione delle
attivita` e dei mestieri artigianali, commerciali
e di pubblico esercizio disciplinate da
specifiche normative.
2. Ai fini della presente legge, per «professione
» si intende l'attivita` economica, anche
organizzata, volta alla prestazione di servizi
o di opere a favore di terzi, esercitata
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, o comunque con il concorso
di questo, sulla base dei princı`pi deontologici
appositamente definiti dalle associazioni
di cui all'articolo 2 e delle tecniche
proprie dell'attivita` professionale stessa.
3. L'esercizio della professione e` libero e
fondato sull'autonomia, sulle competenze e
sull'indipendenza di giudizio intellettuale e
tecnica.
4. La professione e` esercitata in forma individuale,
in forma associata o societaria o
nella forma del lavoro dipendente. In questo
ultimo caso la legge predispone apposite garanzie
per assicurare l'autonomia e l'indipendenza
di giudizio, nonche´ l'assenza di conflitti
di interessi anche in caso di rapporto
di lavoro a tempo parziale.
Art. 2.
(Associazioni professionali)
1. La legge garantisce la liberta` di costituzione
di associazioni professionali di natura
privatistica, fondate su base volontaria e democraticamente
organizzate, costituite da coloro
che esercitano la professione di cui all'articolo
l, senza vincolo di esclusiva al
fine di valorizzare le competenze, diffondere
il rispetto di regole deontologiche e vigilare
sul comportamento degli associati, favorendo
la scelta degli utenti nel rispetto delle regole
sulla concorrenza.
2. Le associazioni professionali, di seguito
denominate «associazioni», in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3 sono riconosciute,
sentito il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL) e previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico,
adottato di concerto con il Ministro competente
per materia o settore prevalente di attivita`,
entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Il Ministero dello sviluppo economico,
con apposito regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i requisiti
che le associazioni devono possedere per essere
iscritte nel registro di cui all'articolo 4 e
disciplina la materia e cura il rispetto ed il
mantenimento dei requisiti delle singole associazioni,
sottoponendo le stesse ad apposita
vigilanza.
Art. 3.
(Requisiti per il riconoscimento
delle associazioni professionali)
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, le
associazioni devono possedere almeno i seguenti
requisiti:
a) l'avvenuta costituzione per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata o
Atti parlamentari – 21 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
per scrittura privata registrata presso ufficio
del registro;
b) l'adozione di uno statuto che garantisca
la trasparenza delle attivita` e degli assetti
associativi, sancisca un ordinamento a base
democratica, escluda il fine di lucro e individui
con precisione le attivita` professionali
cui l'associazione si riferisce nonche´ i titoli
di studio e le esperienze formative necessari
la rappresentativita` elettiva delle cariche interne
e l'assenza di situazioni di conflitto
di interessi o di incompatibilita`;
c) possedere una struttura organizzativa,
un comitato tecnico-scientifico e procedure
operative adeguate all'effettivo ed oggettivo
raggiungimento delle finalita` dell'associazione
stessa;
d) la tenuta di un elenco degli iscritti,
aggiornato annualmente con l'indicazione
delle quote versate direttamente all'associazione
per gli scopi statutari;
e) l'adozione di un un codice deontologico,
sottoposto alla valutazione del Ministero
dello sviluppo economico, cui viene
data ampia diffusione e accessibilita`, che garantisca
il corretto comportamento dei propri
iscritti nei confronti degli utenti;
f) la previsione dell'obbligo della formazione
permanente degli iscritti;
g) l'ampia diffusione sul territorio nazionale,
comprovata dalla costituzione di organi
locali o delegazioni operanti in almeno
dieci regioni;
h) l'assenza di pronunce, nei confronti
dei suoi legali rappresentanti, di condanne,
passato in giudicato, in relazione ad attivita`
professionali o riferibili all'associazione medesima.
2. Le associazioni riconosciute vigilano
sul comportamento degli associati e definiscono
le sanzioni disciplinari per le violazioni
del codice deontologico. A questi fini
ciascuna associazione e` tenuta ad attivare
uno sportello di riferimento per il cittadino
consumatore, presso il quale i committenti
delle prestazioni professionali possano rivolgersi
in caso di contenzioso con i singoli
professionisti.
3. Le associazioni riconosciute rilasciano
agli iscritti l'attestato di competenza di cui
all'articolo 8.
Art. 4.
(Registro delle associazioni)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico
e` istituito il Registro delle associazioni
professionali, di seguito denominato
«Registro», al quale sono iscritte le associazioni
riconosciute secondo la procedura di
cui all'articolo 2 che ne facciano richiesta.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 non costituisce
in alcun modo vincolo di esclusiva.
3. L'iscrizione al Registro costituisce titolo
per il coinvolgimento nella definizione
delle piattaforme europee di cui all'articolo
26 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, di recepimento della direttiva 2005/
36/CE in materia di qualifiche professionali.
Art. 5.
(Limitazioni)
1. Alle associazioni e` vietata l'adozione e
l'uso di denominazioni professionali relative
a professioni organizzate in ordini o collegi.
2. I professionisti iscritti alle associazioni
non possono esercitare attivita` professionali
riservate dalla legge a specifiche categorie,
se non in possesso dei requisiti previsti dalla
legge compresa l'eventuale iscrizione ai relativi
albi professionali.
Art. 6.
(Articolazione territoriale delle associazioni)
1. Le regioni definiscono le modalita` di
organizzazione territoriale delle associazioni
riconosciute.
Atti parlamentari – 22 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 7.
(Forme aggregative delle associazioni)
1. Le associazioni possono costituire
forme aggregative, nella forma di organismi
privati composti da almeno dieci associazioni
professionali, rispetto alle quali sono
soggetti autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano le
associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza
e imparzialita`.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di
promozione e qualificazione delle attivita`
professionali che rappresentano, nonche´ di
divulgazione delle informazioni e delle conoscenze
ad esse connesse e di rappresentanza
delle istanze comuni nelle sedi politiche e
istituzionali.
Art. 8.
(Attestato di competenza)
1. Le associazioni rilasciano agli associati,
previe le verifiche necessarie l'attestato di
competenza, in conformita` alla direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, con il quale
attestano il possesso dei requisiti professionali
dell'iscritto, l'esercizio abituale della
professione, il costante aggiornamento e la
tenuta di un comportamento conforme alle
norme del corretto svolgimento della professione
stessa. L'attestato di competenza e` rilasciato
dall'associazione entro novanta giorni
dalla data di iscrizione dell'associato.
2. Il possesso dell'attestato di competenza,
nei termini di cui al comma 1, e` requisito
vincolante per il mantenimento dell'iscrizione
degli associati nell'associazione.
3. Le associazioni definiscono i requisiti
minimi che gli iscritti devono possedere ai
fini del rilascio dell'attestato di competenza,
tra i quali rientrano:
a) l'individuazione di livelli di qualificazione
professionale, dimostrabili tramite il
conseguimento di titoli di studio o di specifici
percorsi formativi;
b) le esperienze professionali maturate;
c) la definizione dell'oggetto della professione
e dei relativi profili professionali;
d) la determinazione di standard qualitativi
da rispettare nell'esercizio della professione.
4. L'attestazione di competenza non e` requisito
vincolante per l'esercizio delle professioni
di cui alla presente legge.
5. L'attestazione di competenza ha validita`
triennale ed e` rilasciata a tutti gli iscritti alle
associazioni che ne facciano richiesta e che
dimostrino di essere in possesso dei requisiti
previsti.
6. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione
comporta la perdita della validita`
dell'attestato di competenza.
Art. 9.
(Obblighi dell'iscritto alle associazioni)
1. L'iscritto alle associazioni di cui all'articolo
2 ha l'obbligo di:
a) sottoscrivere possedere una polizza
assicurativa per la responsabilita` professionale
a garanzia degli utenti;
b) informare l'utenza del proprio numero
di iscrizione all'associazione e degli
estremi dell'iscrizione dell'associazione
stessa nel Registro.
Art. 10.
(Norme previdenziali)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu`
decreti legislativi al fine di istituire specifiche
forme di tutela previdenziale dei soggetti
che esercitano le professioni oggetto della
Atti parlamentari – 23 – Nn. 3270, 1329 e 1464-A
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
presente legge, scorporandoli dalla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto
dei seguenti princı`pi e criteri direttivi:
a) costituzione, presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, di una gestione
autonoma esclusivamente destinata alle professioni
riconosciute secondo le procedure
di cui alla presente legge;
b) carattere interprofessionale della gestione;
c) determinazione della contribuzione
previdenziale idonea a garantire la stabilita`
della gestione e il riconoscimento della peculiarita`
della contribuzione propria di attivita`
abitualmente remunerate attraverso parcelle
professionali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Ministro dello
sviluppo economico. Gli schemi dei decreti
legislativi sono sottoposti al parere delle
competenti Commissioni parlamentari; decorsi
sessanta giorni dalla data di trasmissione,
i decreti sono emanati anche in mancanza
dei predetti pareri. Con la stessa procedura,
e nel rispetto dei princı`pi e dei criteri
direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo,
entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei suddetti decreti
legislativi, puo` emanare disposizioni
correttive e integrative.
3. Dall'attuazione del presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 11.
(Vigilanza)
1. Il Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero della giustizia,
vigila sull'operato delle associazioni al fine
di verificare il rispetto e il mantenimento
dei requisiti previsti dalla presente legge e
ne dispone la cancellazione dal Registro in
caso ravvisi gravi irregolarita` nell'operato,
prolungata inattivita` o perdita dei requisiti.
Art. 12.
(Modificazioni alla legge
30 dicembre 1986, n. 936)
1. All'articolo 2 della legge 30 dicembre
1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «centoventuno
» e` sostituita dalla seguente: «centoventitre
»;
b) al comma 1, numero II), la parola:
«novantanove» e` sostituita dalla seguente:
«centouno» e la parola: «diciotto» e` sostituita
dalla seguente: «venti»;
c) al comma 3, lettera c), la parola:
«quattro» e` sostituita dalla seguente: «sei»
e dopo la parola: «professionisti» sono aggiunte
le seguenti: «, di cui almeno due rappresentanti
delle professioni».
E 2,00
non fare di tutta l'erba un fascionon dire: tanto peggio tanto meglio
non parlare male di partiti , sindacati , comitati
fai qualcosa tu , in positivo
non in negativo
ma non solo per te
e per la tua parrocchietta
il tuo orticello
ma per tutti coloro
che soffrono
anche di un dolore
diverso dal tuo